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Ordinanza — n. 19059/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19059/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Toma Andrea nato a CASARANO il 29/07/1979 avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d'appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19059/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione.

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena remissione della pena riduzione della pena adeguamento della pena concorso di motivi di sospensione proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. pen
1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione.
art. 81 cod. pen
Mediante il secondo motivo assume la sussistenza dei medesimi vizi in relazione all’art. 81 cod. pen., per la carente motivazione in ordine all’aumento disposto a titolo di continuazione per il reato c.d.
art. 599-bis cod. proc. pen
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di concordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Da tanto deriva l’inammissibilità tanto delle censure afferenti la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Toma Andrea nato a CASARANO il 29/07/1979 avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte d'appello di Lecce udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., la pena concordata dallo stesso con il Pubblico Ministero nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza il Toma propone ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Simone Viva, deducendo due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione. 2.1.Con il primo lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 e 599-bis del medesimo codice e correlato vizio di motivazione, ponendo al riguardo in rilievo che il provvedimento non sarebbe congruamente argomentato circa le ragioni escludenti il ricorrere di una causa di proscioglimento. 2.2. Mediante il secondo motivo assume la sussistenza dei medesimi vizi in relazione all’art. 81 cod. pen., per la carente motivazione in ordine all’aumento disposto a titolo di continuazione per il reato c.d. satellite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di concordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

Da tanto deriva l’inammissibilità tanto delle censure afferenti la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. quanto di quelle concernenti il percorso logico seguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio. Sotto quest’ultimo profilo, va sottolineato che, del resto, la pena finale è stata individuata dal giudice nella stessa misura di anni uno e mesi sei di reclusione che era stata richiesta dalla parte, la quale non ha peraltro dedotto alcuna illegalità della stessa, limitandosi a dedurre la mancanza di una specifica motivazione per l’aumento di pena disposto per il reato c.d. satellite ex art. 81 cod. pen.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non consentite dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in