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Sentenza — n. 19058/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19058/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Tringale Orazio (cui 02fm7ft) nato a CATANIA il 23/10/1987 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Sentenza — n. 19058/2025 — snpen · Corte di Cassazione: L’indicazione nella procura come “residenza” deve essere intesa - al lume dell’ulteriore criterio, ritraibile dalle statuizioni della stessa pronuncia delle Sezioni Unite “De Felice”, in ordine all’esigenza di evitare qualsivoglia interpretazione eccessivamente formalistica delle norme processuali che si tradurrebbe in una limitazione del diritto di accesso al giudice sancito tanto dall’art. 24 Cost. che dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che deve essere garantito anche in sede di impugnazione - quale riferita, in realtà, al domicilio.

Parole chiave

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domicilio eletto domanda d'asilo di rom domicilio di una parte iscrizione elettorale eleggibilità stralcio dalla lista elettorale

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Tringale Orazio (cui 02fm7ft) nato a CATANIA il 23/10/1987 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Catania ha ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’imputato, ritenendo violato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. poiché la procura non conteneva la dichiarazione o l’elezione di domicilio dello stesso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Orazio Tringale, con il difensore di fiducia avv. Alessandro Fidone, lamentando erronea applicazione della legge penale e violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione rispetto a tale disposizione normativa. A fondamento delle censure il ricorrente evidenzia, innanzi tutto, che la procura speciale allegata all’atto di appello indicava in modo specifico la sua residenza, elemento, questo, idoneo a superare un’eventuale mancanza dell’indicazione del domicilio. Per altro verso, sottolinea che, in quel momento, egli si trovava detenuto in carcere per altra causa, circostanza evincibile ex actis poiché, nella stessa data del 29 marzo 2024, aveva un altro processo chiamato di fronte al medesimo giudice, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a seguito di rito direttissimo e per tale fatto era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia “De Felice”, sono intervenute per risolvere il contrasto giurisprudenziale che si era formato in ordine alle modalità con le quali deve essere effettuata, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, l’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Per quel che rileva ai fini dell’esame del ricorso alla luce delle censure formulate dal Tringale, assume peculiare rilievo la parte della motivazione della richiamata sentenza nella quale le Sezioni Unite hanno sottolineato che «la norma richiede soltanto che la dichiarazione o elezione di domicilio possiedano le caratteristiche di idoneità al raggiungimento dello scopo voluto dal legislatore attraverso l’introduzione della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ossia: consentire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, attraverso la inequivoca individuazione del domicilio, dichiarato o eletto, presso il quale eseguire tale notificazione» (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice). 3.La pronuncia impugnata non si è posta nel solco delle richiamate statuizioni rese dalle Sezioni Unite. Infatti la procura speciale conferita dal ricorrente al difensore per il grado di appello contiene l’espressa indicazione della residenza dello stesso in Catania, via Telefono n.

3. L’indicazione nella procura come “residenza” deve essere intesa - al lume dell’ulteriore criterio, ritraibile dalle statuizioni della stessa pronuncia delle Sezioni Unite “De Felice”, in ordine all’esigenza di evitare qualsivoglia interpretazione eccessivamente formalistica delle norme processuali che si tradurrebbe in una limitazione del diritto di accesso al giudice sancito tanto dall’art. 24 Cost. che dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che deve essere garantito anche in sede di impugnazione - quale riferita, in realtà, al domicilio.

A quest’ultimo riguardo occorre invero considerare che il luogo indicato come residenza nella procura allegata all’atto di appello coincide con quello presso il quale il Tringale ha eletto domicilio sin dalla fase delle indagini preliminari nel verbale di identificazione e di elezione di domicilio in data 3 ottobre 2023, domicilio poi conservato anche lungo tutto il corso del giudizio di primo grado. Inoltre, nello stesso atto di appello cui era allegata la procura in esame, quello di via Telefono n. 3, è indicato anche come domicilio. Talché alcun dubbio poteva sussistere sull’idoneità del requisito al raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma costituito, ossia, come già evidenziato «consentire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, attraverso la inequivoca individuazione del domicilio, dichiarato o eletto, presso il quale eseguire tale notificazione» (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, cit.).

2. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Catania per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Cort