Cassation appeal dismissed because defendant waived generic mitigating circumstances during plea agreement in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the defendant had explicitly waived the claim for generic mitigating circumstances during the plea agreement in the Court of Appeal. Although the appellant argued the trial judge failed to evaluate these circumstances when remodulating the sentence, the court noted the waiver was recorded in the appeal hearing minutes and the final agreement. Consequently, the court held that cassation review is limited to issues not waived by the parties' agreement, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In cases where a plea agreement is reached in the Court of Appeal under Art. 599-bis c.p.p., cassation appeals challenging waived grounds, such as generic mitigating circumstances, are inadmissible as the parties' agreement limits the scope of the court of cassation's review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pagano Luigi,nato a Napoli il 03/03/1974 avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Luigi Pagano, imputato del delitto di furto con strappo aggravato dalla recidiva (fatto commesso in Napoli l’11 giugno 2024), la pena concordata con il Procuratore Generale.
2. Il ricorso per cassazione,proposto dall’imputato tramite il difensore, consta di un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, per non avere il giudice valutato , nell’operare rimodulazione del trattamento sanzionatorio, la possibilità di concedergli le circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile, risultando,non solo dalla motivazione della sentenza impugnata,ma anche dal verbale dell’udienza del processo di appello , che nell’accedere all’istituto di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., l’imputato aveva espressamente rinunciato al motivo di gravame avente ad oggetto la concessione delle circostanze attenuanti generiche, concordando con il Procuratore Generale esclusivamente la rideterminazione del quantumdi pena. Donde, deve valere il principio di diritto secondo cui, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimitàai motivi non oggetto di rinuncia (tra le molte, Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 -01).
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/04/2025. Il Consi