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Sentenza — n. 19049/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for attempted theft due to police monitoring preventing consummation of crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting two individuals for aggravated theft. The defendants argued that the lower court incorrectly classified the crime as consummated rather than attempted, ignoring that police forces actively monitored the scene and chose not to intervene while the theft was still in progress. The court ruled that continuous police surveillance and the deliberate decision to allow the crime to evolve to its consummated stage for investigative purposes legally prevent the theft from being considered consummated, thereby mandating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 56, 624 cod. pen.; In cases of theft in a store, continuous monitoring by law enforcement and the deliberate decision not to intervene while the crime is in progress prevent the consummation of the offense, classifying it as attempted theft because the agent has not achieved autonomous possession of the stolen goods.

Parole chiave

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attempted theft consummated theft police monitoring criminal investigation possession of stolen goods Cassation annulment retroactive intervention furto per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
-Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 133 cod. pen., per avere il giudice censurato valutato la pena inflitta ai ricorrenti proporzionata alla gravità del fatto e ai loro precedenti penali senza tener conto dei criteri di cui al secondo comma della norma evocata.
Art. 55 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
-Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 133 cod. pen., per avere il giudice censurato valutato la pena inflitta ai ricorrenti proporzionata alla gravità del fatto e ai loro precedenti penali senza tener conto dei criteri di cui al secondo comma della norma evocata.
art. 55 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 52117 del 17/07/2014
Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Botchorishvili
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Zapata Maria Edilia (CUI 06PJA13),nata in COLOMBIA il 24/05/1957 Torres Vasquez Anthoni Ricardo (CUI 063ZIUW),nato in VENEZUELA il 07/12/1996 avverso la sentenza del 13/09/2024 della Corte d'appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; letta la requisitoriadata 2/04/2025, con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreMaria Francesca Loy, ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a Zapata Maria Edilia e a Torres Vasquez Anthoni Ricardo per il delitto di furto aggravato in concorso, commesso in Roma il 29 novembre 2023, impossessandosi di capi di abbigliamento (due giubbini di marca ‘K-WAY’) sottratti dagli scaffali dell’esercizio commerciale all’insegna ‘Azzurra Sport’.

2. Il ricorso per cassazione nell’interesse degli imputati consta di due motivi. -Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. e il vizio di motivazione: pur essendosi dato atto in sentenza che la Polizia Giudiziaria aveva assistito alla scena della sottrazione dei capi di abbigliamento all’interno dell’esercizio commerciale, la Corte territoriale aveva individuato l’elemento decisivo, ai fini della qualificazione del fatto ascritto ai ricorrenti alla stregua di furto consumato e non, invece, tentato, nella circostanza che essi fossero stati fermati, assieme al complice Luna Fernandez Carlos Humberto, a distanza di tempo dall’avvenuta sottrazione della merce, quando ormai ne avevano conseguito l’autonomo possesso, senza tenere in alcun conto che la Polizia Giudiziaria, che aveva seguito sin dal suo esordio l’attività criminosa, aveva liberamente scelto di non intervenire quando questa era ancora in atto. -Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 133 cod. pen., per avere il giudice censurato valutato la pena inflitta ai ricorrenti proporzionata alla gravità del fatto e ai loro precedenti penali senza tener conto dei criteri di cui al secondo comma della norma evocata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza deve essere annullata in ragione del decisivo rilievo di cui al primo motivo.

1. La questione dedotta attiene al criterio di distinzione tra il furto tentato e il furto consumato e deve essere risolta alla stregua del principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite Prevete (sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 – 01), sec ondo cui «In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo».

La successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici ha precisato che «In tema di furto, qualora la polizia giudiziaria monitori continuativamente l'azione e gli spostamenti del "reo" (nella specie, attraverso sistemi di localizzazione satellitare e servizi di osservazione protrattisi per giorni) e decida di non interrompere l'attività criminosa in corso di esecuzione, manifestatasi già alla fase del tentativo, scegliendo deliberatamente di attendere la sua evoluzione nella forma consumata per ritenute esigenze investigative, sussiste la fattispecie tentata del reato, in quanto la preordinazione di plurime modalità di accertamento del reato, in una fase d'indagine già attivata e preordinata funzionalmente a tale verifica, consente alla polizia giudiziaria di pianificare gli interventi necessari per scongiurare, in forza dell'obbligo derivante dall'art. 55 cod. proc. pen., la commissione di reati e/o la protrazione delle loro conseguenze ulteriori» (Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969 -01) 2.

Ciò posto, il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, che reca l’affermazione secondo la quale, nel caso di specie, «gli operanti, pur avendo assistito alla scena della sottrazione all’interno dell’esercizio commerciale, sono entrati in possesso della refurtiva dopo avere bloccato l’acquirente degli stessi, fuori dal negozio nel quale erano stati prelevati, ad una notevole distanza da esso» (cfr. pag. 5, ultimo capoverso) non offre elementi univoci in ordine al rispetto dei sopra richiamati principi di diritto. Rilievo questo che impone l’annullamento sul punto della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio, all’esito di un compiuto riesame delle evidenze disponibili, chiarisca se la Polizia Giudiziaria, appostata nei pressi o all’interno dell’esercizio commerciale depredato, avesse seguito tutte le fasi della sottrazione da parte degli imputati dei capi di abbigliamento esposti sugli scaffali dell’esercizio predetto e, ciò nonostante,non fosse intervenuta, oppure se la presenza degli operanti nei luoghi indicati fosse casuale ed estemporanea e come tale inidonea ad impedire l'impossessamento dei beni sottratti.

3. Assorbita la censura sulla determinazione della pena, s’impone l’annullamento della sentenza impugnata,nei termini sopra indicati. con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Romaper nuovo giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così dec