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Sentenza — n. 19040/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19040/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 15.11.2024, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa, in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di Antonemi Jonni, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto in abitazione, aggravato. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, violazione di legge in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19040/2025 Roma, lì, 21/05/2025 relazione agli articoli 178, comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19040/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. n. 150 del 10.10.2022 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 570/2025 MARIA TERESA BELMONTE CC - 17/04/2025 RENATA SESSA - Relatore - R.G.N. 6693/2025 FRANCESCO CANANZI DANIELA BIFULCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Antonemi Jonni nato a MONCALIERI il 13/12/1979 avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'appello di Torino; Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva dell’avv. Rosalba Cannone, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15.11.2024, la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa, in primo grado, in sede di abbreviato, nei confronti di Antonemi Jonni, che l’aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto in abitazione, aggravato.

2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, violazione di legge in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 19040/2025 Roma, lì, 21/05/2025 relazione agli articoli 178, comma 1 lett.

c) e 179, comma 1, del codice di rito, per omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione in grado di appello per l’udienza fissata per il 15.11.2024. Nonostante fosse intervenuta in data 16 ottobre 2023 la revoca del difensore di fiducia, avv. Luisa Chiapello, con contestuale nomina dell'avvocato Rosalba Cannone da parte dell'imputato, comunicata dalla casa circondariale ove lo stesso era all'epoca ristretto al Tribunale di Cuneo, che a sua volta la trasmetteva alla Corte di appello di Torino in pari data, il decreto di citazione per l'udienza d'appello del 5.9.2024 veniva notificato in data 11 settembre 2024 ancora all'avv. Chiapello; la quale, peraltro, a sua volta, aveva inoltrato alla Corte territoriale, via p.e.c., dichiarazione di dismissione del mandato, in realtà superflua, attesa la revoca operata dall'imputato quasi un anno prima. Indi, attesa la nullità assoluta verificatasi, si insta per l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. n. 150 del 10.10.2022 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell’imputato ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il motivo di doglianza in esso articolato. Dagli atti, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che la Corte di appello, ignorando del tutto la precedente revoca del difensore di fiducia, avv. Luisa Chiapello, con contestuale nomina dell'avvocato Rosalba Cannone da parte dell'imputato - risalente al lontano 16.10.2023 e debitamente comunicata dalla Casa Circondariale, ove all’epoca l’imputato era ristretto, al Tribunale di Cuneo, e da questo alla Corte di appello - procedeva, sulla base dell'intervenuta dismissione del mandato da parte dell’avv.

Chiapello, a designare un difensore di ufficio nella persona dell'avv. Maria Cristina Albano (che nella sentenza di appello è indicato come il difensore dell’imputato). Tale designazione, come si sottolinea in ricorso, deve ritenersi priva di effetti stante la già intervenuta nomina del nuovo difensore di fiducia in persona dell'avv. Cannone, sicché a quest'ultimo avrebbe dovuto indirizzarsi la citazione per l'udienza d'appello del 15.11.2024 e non al precedente difensore di fiducia, avv. Chiapello. Deve, dunque, ritenersi fondata la deduzione difensiva che eccepisce l'omessa notifica all’effettivo difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello, che determina una nullità di ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al precedente difensore di fiducia, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuote la sua fiducia all’attualità, nel caso di specie all’atto della citazione in appello (cfr.

Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 – 01, che in motivazione, ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Cfr. altresì in tema, tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 11756 del 14/02/2020, Rv. 279037 – 01, che ha affermato che l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato; nonché, in termini, Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Senatore, Rv. 268154); né rileva il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 17/04/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Grazia Rosa Anna Miccoli