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Sentenza — n. 19027/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19027/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19027/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ruggiero Padulo Mario nato a San Severo il 07/10/1992 avverso la sentenza del 09/02/2024 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, artt. 111 Cost; Sentenza — n. 19027/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 20451 del 04/02/2020; Sez. 2, n.39486 del 07/05/2020; Sez. 2, n. 254 del 12/07/2019; Sez. 2, n. 35485 del 23/05/2019; Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, Rv. 271700; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014,Rv. 259666). 2.Nella fattispecie in esame, la Corte di appello, pure avendo riportato il contenuto delle censure articolate dal Ruggierosul trattamento sanzionatorio, ha omesso di indicare la richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, non spendendo altresì alcun argomento per confutare il contenuto delle suddette censure.

Parole chiave

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attenuazione della pena aggravamento della pena restituzione speciale furto aggravato pena di recesso furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato Ruggiero Padulo Mario alla pena di giustizia,perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624 cod. pen.
artt. 111 Cost
È, peraltro, evidente che l'obbligo di motivazione del giudice di appello fissato dalle convergenti normedi cui agli artt. 111 Cost., comma 6, 125 , 546 lett.
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ruggiero Padulo Mario nato a San Severo il 07/10/1992 avverso la sentenza del 09/02/2024 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato Ruggiero Padulo Mario alla pena di giustizia,perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624 cod. pen. per essersi impossessato di suppellettili e materiale ferroso contenuto all’interno di un immobileoggetto di procedura fallimentare.

2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv. Simone Moffa, lamentando violazione di norma processuale e vizio di motivazionein relazione all’art. 125, comma 3, cod. cod. proc. pen. , stante il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n.

4) cod. pen., pur oggetto di specifico motivo di appello.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. 1.Secondo il pacifico insegnamento di questa Corte, sulla base delle regole recepitedal codice di rito vigente, la motivazione può ben consistere in una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, non rilevando tanto il numero e l'estensione delle proposizioni destinate a tale scopo quanto piuttosto il contenuto, la chiarezza e la validità argomentativa delle stesse, nonché la coerenza logica della risposta fornita ai rilievi critici delle parti. Resta comunque l’obbligo del giudice di appellodi confrontarsi con gli elementi di fatto richiamati dall'appellante e con le ragioni di diritto dal medesimo addotte; ne' tale obbligo può essere soddisfatto dal semplice richiamo della sentenza di primo grado (spesso peraltro anch'esso assente nel caso) o da una motivazione "implicita", che non può essere considerata come equipollente dell'esame dei punti controversi e della puntuale risposta doverosa alle argomentazioni della parte interessata(ex multis, Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013 , Rv. 255393 – 01) .

È, peraltro, evidente che l'obbligo di motivazione del giudice di appello fissato dalle convergenti normedi cui agli artt. 111 Cost., comma 6, 125 , 546 lett. e, 598 cod.proc.pen., è tracciato e si misura dalla qualità, consistenza, pienezza di significato delle censure prospettate nell'appello. In presenza di un atto di appello che non sia da ritenere inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche quando l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto (ex plurimis, Sez. 2, n. 43496 del 17/09/2021;

Sez. 2, n. 20451 del 04/02/2020; Sez. 2, n.39486 del 07/05/2020; Sez. 2, n. 254 del 12/07/2019; Sez. 2, n. 35485 del 23/05/2019; Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, Rv. 271700; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Rv. 259316; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014,Rv. 259666). 2.Nella fattispecie in esame, la Corte di appello, pure avendo riportato il contenuto delle censure articolate dal Ruggierosul trattamento sanzionatorio, ha omesso di indicare la richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen, non spendendo altresì alcun argomento per confutare il contenuto delle suddette censure.

La sentenza, inoltre, non enuclea alcun percorso motivazionaleriferibile, sia pure implicitamente, alla richiesta veicolata attraverso il motivo di appello limitatamente alla citata circostanza attenuante.

3. A quanto sopra rilevato consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appellodi Bari. Così d