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Sentenza — n. 18869/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for failure to explicitly deny statutory non-punishment ground request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18869/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the lower court's decision regarding the defendant's request for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. Although the defense argued the omission of a specific ruling violated procedural requirements, the Court found no implicit rejection in the reasoning. Consequently, the case is remanded for a new trial where the appellate court must explicitly address the statutory ground.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A request for a statutory ground of non-punishment must be explicitly decided by the court; an implicit denial based on lack of particular leniency is not permitted when the facts do not support such a conclusion.

Parole chiave

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non-punishment ground Article 131-bis omission of reasoning appellate procedure remand for retrial implicit denial statutory exemption frode per liberarsi dal servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, cod. proc. pen.
Con l'unico motivo proposto lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.
pen., relativa alla connessione tra reati comuni e reati militari, giacché in caso di connessione di reati, la potestas iudicandi spetta al giudice ordinario anche per il reato militare se il reato comune sia da considerarsi più grave secondo i criteri di cui all'art. 16, comma terzo, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6
come novellato dalla "riforma Cartabia", nel caso in cui la sentenza del grado precedente sia stata pronunciata in data anteriore alla modifica normativa apportata all'articolo in parola, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla I.
I. 30 dicembre 2022, n. 199
6, nel testo convertito dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez.
Art. 129 cod. proc. pen.
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
art. 131-bis cod. pen
Con l'unico motivo proposto lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli
199 (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
284241; in precedenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh
Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà
deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAMA SANDRO nato a BELLUNO il 08/03/1969 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO; lette le conclusioni del PG Ferdinando Lignola con le quali chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna di Famà Sandro per i reati falso in atto pubblico di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. (capo A), e violata consegna aggravata ex artt. 120, comma secondo, 47, comma secondo, cod. pen. mil. di pace.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando un solo motivo di doglianza. Con l'unico motivo proposto lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Nonostante il difensore ne avesse fatto richiesta con conclusioni scritte, la Corte di appello ometteva di motivare il diniego di tale richiesta.3. Con requisitoria scritta del 19 aprile 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott.

Ferdinando Lignola, chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. Motivi della decisione 1. Preliminarmente si osserva che sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere il ricorso, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., relativa alla connessione tra reati comuni e reati militari, giacché in caso di connessione di reati, la potestas iudicandi spetta al giudice ordinario anche per il reato militare se il reato comune sia da considerarsi più grave secondo i criteri di cui all'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen. (come nella odierna vicenda ove è contestato il delitto di falso ideologico per induzione, punito con la reclusione da uno a sei anni, reato più grave rispetto all'abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio, punito con la reclusione militare fino a un anno, pena che può essere aumentata nelle ipotesi del secondo comma).

2. Sempre in via preliminare, si osserva che è possibile l'applicazione retroattiva dell'art. 131- bis cod. pen. come novellato dalla "riforma Cartabia", nel caso in cui la sentenza del grado precedente sia stata pronunciata in data anteriore alla modifica normativa apportata all'articolo in parola, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, art. 6, nel testo convertito dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241; in precedenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594).

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Dal testo della sentenza gravata risulta che il difensore, nelle sue conclusioni (correttamente inviate via pec), aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Come noto, tale richiesta può essere formulata anche nelle sole conclusioni, giacché la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707, fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).

Pertanto, tale richiesta imponeva una decisione da parte del giudice, trattandosi di uno specifico punto affrontato dall'imputato.Il giudice non ha concesso l'assoluzione così richiesta, ma non ha motivato in alcun modo la sua decisione, né è possibile, dal complesso della motivazione, dedurre che l'abbia valutata implicitamente non concedibile. La motivazione implicita è consentita anche in ordine alla omessa concessione dell'assoluzione per la particolare tenuità del fatto, in quanto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).

Nella presente sentenza, però, non vi sono elementi da cui dedurre che il giudice abbia ritenuto grave, o comunque non particolarmente tenue, il fatto commesso 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, diversa sezione, per un nuovo giudizio su tale punto, da svolgersi con piena libertà valutativa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma 1'8/5/20