Ordinanza — n. 18358/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Razzak Marouene (cui 0431a9g) nato a null (TUNISIA) il 03/12/1988 avverso la sentenza del 15/07/2024 della Corte d'appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella. Rilevato che l'imputato Marouene Razzak ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia; Considerato che il ricorso è presentato personalmente dall'imputato; Considerato che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 18358/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'imputato Marouene Razzak ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia; Considerato che il ricorso è presentato personalmente dall'imputato; Considerato che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Razzak Marouene (cui 0431a9g) nato a null (TUNISIA) il 03/12/1988 avverso la sentenza del 15/07/2024 della Corte d'appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Marouene Razzak ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia; Considerato che il ricorso è presentato personalmente dall'imputato; Considerato che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso