Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18358/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18358/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18358/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Razzak Marouene (cui 0431a9g) nato a null (TUNISIA) il 03/12/1988 avverso la sentenza del 15/07/2024 della Corte d'appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella. Rilevato che l'imputato Marouene Razzak ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia; Considerato che il ricorso è presentato personalmente dall'imputato; Considerato che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18358/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'imputato Marouene Razzak ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia; Considerato che il ricorso è presentato personalmente dall'imputato; Considerato che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
registrazione clandestina di conversazioni abuso di impianti di telecomunicazioni protezione delle comunicazioni radiazione non ionizzante zona di rumore disturbo elettromagnetico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Razzak Marouene (cui 0431a9g) nato a null (TUNISIA) il 03/12/1988 avverso la sentenza del 15/07/2024 della Corte d'appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Marouene Razzak ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia; Considerato che il ricorso è presentato personalmente dall'imputato; Considerato che la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, ha escluso la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso