Ordinanza — n. 17831/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 15 gennaio 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce ha inflitto a Sergio Monno la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei delitti previsti dagli artt. 81, cpv., 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599- bis cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17831/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599- bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce ha inflitto a Sergio Monno la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei delitti previsti dagli artt. 81, cpv., 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNO SERGIO nato a BARI il 13/04/1982 avverso la sentenza del 9/01/2025 della CORTE DI APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; > o-K
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 15 gennaio 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce ha inflitto a Sergio Monno la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e di 1.200,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, dei delitti previsti dagli artt. 81, cpv., 624-bis e 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
2. Sergio Monno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del Difensore di fiducia, avv. Tommaso Donvito, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla concreta determinazione della pena.
3. Tanto premesso, va rilevato che il motivo con cui la Difesa dell'imputato si duole della mancata determinazione della pena è manifestamente infondato, atteso che dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha proceduto alla pedissequa applicazione della pena che era stata chiesta dalle parti, specificando il- quantum del trattamento sanzionatorio e le relative modalità di calcolo. Ne consegue che il ricorso, che peraltro richiama la mancata determinazione dell'aumento per la continuazione rispetto a reati (quali l'associazione mafiosa e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) che non risultano contestati, deve ritenersi del tutto inammissibile.
4. L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza indicata deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, equitativamente determinata, di 4.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 aprile 2025 Il Consigliere estensore