Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of plea bargain rights under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Maccari Giuseppe inadmissible without formalities. The appellant challenged the conviction and sentence, arguing that the court failed to apply statutory reductions for the abbreviated trial procedure used in the continuous offense. The court ruled that by accepting the plea bargain at the appellate level, the appellant waived the right to raise these specific legal issues in cassation, rendering the appeal procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: The acceptance of a plea bargain in the second instance precludes the party from raising subsequent cassation appeals regarding the same issues, as such acceptance constitutes a waiver of the right to contest the judgment on those grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Maccari Giuseppe nato a SIRACUSA il 26/08/1979 avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore dell'imputato Maccari Giuseppe ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Messina in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., contestando l'omessa verifica dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e l'entità della pena inflitta, ritenuta illegale per la mancata riduzione per il rito abbreviato adottato nel processo la cui pena è stata utilizzata quale base del reato continuato. Il ricorso è inammissibile. Non è consentito proporre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante:
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). È appena il caso di precisare che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547-01): sicché non v'è, nella specie, alcuna ipotetica violazione di legge.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Co