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Ordinanza — n. 17229/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17229/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17229/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 20 novembre 2024, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, sull'accordo delle parti, condannava il ricorrente per i reati a lui ascritti alla pena concordata di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17229/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, sull'accordo delle parti, condannava il ricorrente per i reati a lui ascritti alla pena concordata di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

Parole chiave

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sanzioni penali motivi di cassazione revisione della sentenza penale remissione della pena aggravamento della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 20 novembre 2024, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, sull'accordo delle parti, condannava il ricorrente per i reati a lui ascritti alla pena concordata di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a un unico motivo, qui di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione non consente di ravvisare assenza di colpa (cfr.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOGU DASHAMIR nato il 08/09/1991 avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO f-/-\1 udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 novembre 2024, adottata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, sull'accordo delle parti, condannava il ricorrente per i reati a lui ascritti alla pena concordata di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, affidando le proprie censure a un unico motivo, qui di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. con cui deduce la mancanza di motivazione in ordine all'adeguatezza degli aumenti di pena a titolo di continuazione interna come concordati dalle parti.

3. Il ricorso — da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, — è inammissibile.

4. Ed invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e la censura è, dunque, inammissibile.

5. All'inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione non consente di ravvisare assenza di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 30 gennaio 2025 Il Consigliere e