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Sentenza — n. 17198/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17198/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17198/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: MOURI ADAM KONE (CUI 058CLXM) nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Firenze condannava, in sede di giudizio abbreviato, instaurato a seguito di procedimento per direttissima, Mouri Adam Kone, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

Regesto Legislator

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art. 235 cod. pen; Sentenza — n. 17198/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (cfr.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione giudiziaria ricorso costituzionale all'estero ritiro della querela penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 235 cod. pen
Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: MOURI ADAM KONE (CUI 058CLXM) nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Firenze condannava, in sede di giudizio abbreviato, instaurato a seguito di procedimento per direttissima, Mouri Adam Kone, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Firenze, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice di primo grado, pur avendo considerato la condotta dell'imputato di particolare gravità, tanto da negare in suo favore per tale ragione il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p., e pur in presenza di ulteriori elementi rivelatori della pericolosità sociale del prevenuto, quali lo stato di irregolare sul territorio nazionale, già ripetutamente segnalato dalle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, privo di alcun radicamento nel territorio dello Stato e di qualunque stabile occupazione, ha omesso di applicare nei suoi confronti la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato, di cui all'art. 235, c.p. 2.1.

Con requisitoria scritta, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Nicola Lettieri, chiede che il ricorso venga rigettato. 2.2. Con conclusioni del 2.1.2025 il difensore di fiducia dell'imputato, avv. Antonietta Marchionna, chiede che il ricorso sia rigettato.

3. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (cfr.

Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Rv. 281123; Sez. 2, n. 39359 del 20/07/2016, Rv. 268303). Il giudice di merito non ha affrontato esplicitamente il tema della pericolosità sociale, ritenendo con motivazione implicita, che gli elementi dallo stesso giudice valorizzati per non riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, non fossero di consistenza tale da giustificare uno specifico giudizio di pericolosità sociale. Sicché, nel prospettare una diversa valutazione dei medesimi elenneetti, Il ricorrente inserisce anche profili di merito non scrutinabili in questa" sede.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.