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Sentenza — n. 16525/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16525/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16525/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte della precedente pronuncia della Corte distrettuale (per motivi di carattere processuale, non essendo stata comunicata la requisitoria del Procuratore generale al nuovo difensore di fiducia dell’imputato), in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava la condotta contestata al capo A della rubrica (il possesso da parte dell’imputato Mario Calderola di una carta di identità contraffatta) ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen. e ferma rimanendo la condanna per il capo B (il possesso di una patente di guida falsa), rideterminava la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16525/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del fatto che, nell’atto di appello, si era sollecitata, oltre alla riqualificazione del delitto di cui al capo A (riqualificazione effettivamente operata dalla medesima Corte distrettuale, mutando il titolo della condotta dall’illecito previsto dall’art. 497 bis in quello punito agli artt. 477 e 482 cod. pen.), anche l’esclusione della recidiva contestata (reiterata ed infraquinquennale), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva stessa (qualora confermata), la fissazione di un minimo aumento per la continuazione (con il reato di cui al capo B) e la riduzione della pena complessiva.

Parole chiave

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documenti d'identità uso di false generalità recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri falsità in certificati abuso della licenza e delle targhe
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Calderola Mario nato a MATERA il 18/11/1959 avverso la sentenza del 29/05/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio e la declaratoria di inammissibilità nel resto. F i r m a t o D a : R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e 6 9 a 4 5 d 5 4 a 2 f 2 1 a - F i r m a t o D a : E N R I C O S C A R L I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 2 1 c f 9 e c 1 f 5 2 e 3 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte della precedente pronuncia della Corte distrettuale (per motivi di carattere processuale, non essendo stata comunicata la requisitoria del Procuratore generale al nuovo difensore di fiducia dell’imputato), in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riqualificava la condotta contestata al capo A della rubrica (il possesso da parte dell’imputato Mario Calderola di una carta di identità contraffatta) ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen. e ferma rimanendo la condanna per il capo B (il possesso di una patente di guida falsa), rideterminava la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione.

2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la mancata notifica del decreto di citazione in appello dell’imputato e la conseguente nullità della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, desunta soltanto dalle precedenti condanne patite dall’imputato, senza che la Corte spendesse sul punto, censurato da apposito motivo di appello, una adeguata motivazione. Non si era così concretamente affermato che il nuovo reato imponesse il giudizio di maggiore pericolosità del prevenuto. 2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena, sia quella base sia quella relativa all’aumento per la continuazione, misure che peraltro non erano state neppure partitamente individuate.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Tomaso Epidendio, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e l’inammissibilità nel resto (attesa la genericità del primo motivo di ricorso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti che si preciseranno. 2 F i r m a t o D a : R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e 6 9 a 4 5 d 5 4 a 2 f 2 1 a - F i r m a t o D a : E N R I C O S C A R L I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 2 1 c f 9 e c 1 f 5 2 e 3 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d 1. Il primo motivo, che deduce una nullità di carattere processuale, la mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza di discussione del nuovo grado di appello (a seguito del disposto annullamento della precedente sentenza ad opera di questa Corte), è manifestamente infondato posto che, dalla lettura degli atti processuali (allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo", la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali:

Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), è emerso che, al contrario, all’imputato era stato notificato il decreto in questione, presso la casa circondariale in cui lo stesso era all’epoca ristretto, il carcere di Alghero, il 27 marzo 2024 (come emerge dalla relativa attestazione e come si deduce anche dalla trasmissione alla direzione del carcere dell’atto da notificare, avvenuta, da parte dei carabinieri della Stazione di Matera incaricati dell’incombente, il 25 marzo 2024).

2. Gli ulteriori motivi di ricorso, il secondo ed il terzo, spesi rispettivamente sulla ritenuta sussistenza della recidiva e sulla misura della pena base, oltre che sull’aumento derivante dalla continuazione, meritano accoglimento. La Corte d’appello, infatti, aveva pur dato conto (pg.

3) del fatto che, nell’atto di appello, si era sollecitata, oltre alla riqualificazione del delitto di cui al capo A (riqualificazione effettivamente operata dalla medesima Corte distrettuale, mutando il titolo della condotta dall’illecito previsto dall’art. 497 bis in quello punito agli artt. 477 e 482 cod. pen.), anche l’esclusione della recidiva contestata (reiterata ed infraquinquennale), il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva stessa (qualora confermata), la fissazione di un minimo aumento per la continuazione (con il reato di cui al capo B) e la riduzione della pena complessiva.

E, tuttavia, la Corte territoriale, operata la ricordata riqualificazione (e rigettati altri motivi di doglianza) quanto alla rivisitazione del trattamento sanzionatorio, si era limitata ad affermare che stimava “equo rideterminare la pena inflitta all’imputato nella misura di anni uno e mesi due di reclusione” (in prime cure era stata inflitta, con le attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, in anni due e mesi sette di reclusione). Così, però, non motivando la ricorrenza della censurata recidiva (e, se del caso, rinnovando il giudizio di bilanciamento), non fissando e non motivando la pena base, non fissando e non motivando l’aumento per la continuazione.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata in relazione ai ricordati punti.

P.Q.M.

3 F i r m a t o D a : R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e 6 9 a 4 5 d 5 4 a 2 f 2 1 a - F i r m a t o D a : E N R I C O S C A R L I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 2 1 c f 9 e c 1 f 5 2 e 3 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così d