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Ordinanza — n. 16524/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16524/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 29 gennaio 2025, il Gip del Tribunale di Catania applicava ad Alessandro Bagli e ad Angelo Buda le pene concordate fra le parti nella misura indicata in dispositivo per i delitti di furto aggravato loro rispettivamente ascritti. Propongono ricorso, redatto personalmente, entrambi gli imputati, dal medesimo contenuto, deducendo il mancato riconoscimento delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e la mancata verifica della corretta qualificazione delle condotte e della congruità delle pene.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16524/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Propongono ricorso, redatto personalmente, entrambi gli imputati, dal medesimo contenuto, deducendo il mancato riconoscimento delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e la mancata verifica della corretta qualificazione delle condotte e della congruità delle pene.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie modificazione delle conclusioni altri capi d'accusa caso poco grave capacità di stare in giudizio procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Propongono ricorso, redatto personalmente, entrambi gli imputati, dal medesimo contenuto, deducendo il mancato riconoscimento delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Innanzitutto perché l’art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Bagli Alessandro nato a CATANIA il 08/06/1965 Buda Angelo nato a CATANIA il 24/10/1958 avverso la sentenza del 29/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini; si è proceduto senza formalità di procedura F i r m a t o D a : R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e 6 9 a 4 5 d 5 4 a 2 f 2 1 a - F i r m a t o D a : E N R I C O S C A R L I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 2 1 c f 9 e c 1 f 5 2 e 3 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 gennaio 2025, il Gip del Tribunale di Catania applicava ad Alessandro Bagli e ad Angelo Buda le pene concordate fra le parti nella misura indicata in dispositivo per i delitti di furto aggravato loro rispettivamente ascritti.

2. Propongono ricorso, redatto personalmente, entrambi gli imputati, dal medesimo contenuto, deducendo il mancato riconoscimento delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e la mancata verifica della corretta qualificazione delle condotte e della congruità delle pene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per due ordini di ragioni.

1. Innanzitutto perché l’art. 613 cod. proc. pen. prevede che “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”, mentre i ricorsi odierni sono sottoscritti dai ricorrenti medesimi (risultando poi priva di rilievo l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione personale del ricorso e la delega al medesimo al deposito dell'atto, in quanto circostanze che non attribuiscono al difensore la paternità del ricorso: Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).

2. In secondo luogo perché l’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Motivi che non ricomprendono le cesure argomentate nei ricorsi, in ordine al mancato riconoscimento delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen., alla mancata verifica della corretta qualificazione delle condotte e della congruità delle pene.

3. L’inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

2 F i r m a t o D a : R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e 6 9 a 4 5 d 5 4 a 2 f 2 1 a - F i r m a t o D a : E N R I C O S C A R L I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 2 1 c f 9 e c 1 f 5 2 e 3 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l’8 aprile 2025.