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Sentenza — n. 16522/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16522/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16522/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 13.07.2021, che condannava Trabelsi Tarek per il reato di furto in abitazione, alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen., ha rideterminato la pena. F i r m a t o D a : R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e 6 9 a 4 5 d 5 4 a 2 f 2 1 a - F i r m a t o D a :

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16522/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, nonché manifestamente infondato in fatto e privo di confronto con la motivazione della Corte d’appello, che risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente in relazione alla ipotesi di cui all'art.624 bis cod. pen. La Corte territoriale ha infatti accertato che la condotta illecita era stata commessa nel garage di proprietà della persona offesa, ossia in un luogo, contiguo alla abitazione, destinato, anche in ragione degli oggetti che vi venivano custoditi o riposti, quale pertinenza, al compimento di atti della vita domestica o, comunque, dove la persona offesa svolgeva attività, tanto da riporvi strumenti di lavoro.

Parole chiave

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imputazione di furto violazione di domicilio furto di lieve entità scippo assicurazione contro il furto dimora abituale
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Trabelsi Tarek nato a (TUNISIA) il 08/12/1986 avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di L'aquila udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo annullare la sentenza impugnata, limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello dell’Aquila; rigettare nel resto il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello dell’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 13.07.2021, che condannava Trabelsi Tarek per il reato di furto in abitazione, alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 cod. pen., ha rideterminato la pena. F i r m a t o D a : R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e 6 9 a 4 5 d 5 4 a 2 f 2 1 a - F i r m a t o D a :

A N N A M A R I A G L O R I A M U S C A R E L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 b 5 c c e 2 c f 0 0 f d c f 6 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d 2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. Simone Rosario Matraxia, affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art.624 cod. pen., deducendo che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere il garage, luogo di commissione del furto, come luogo di privata dimora in quanto contiguo all’abitazione. 2.2 Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata applicazione della attenuante di cui all’art.62 n.6 cod. pen., deducendo il travisamento del contenuto della annotazione di P.G. e del verbale di restituzione, dai quali emerge la spontanea volontà di attivarsi del ricorrente per la restituzione del bene asportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, nonché manifestamente infondato in fatto e privo di confronto con la motivazione della Corte d’appello, che risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nel riconoscere la responsabilità del ricorrente in relazione alla ipotesi di cui all'art.624 bis cod. pen. La Corte territoriale ha infatti accertato che la condotta illecita era stata commessa nel garage di proprietà della persona offesa, ossia in un luogo, contiguo alla abitazione, destinato, anche in ragione degli oggetti che vi venivano custoditi o riposti, quale pertinenza, al compimento di atti della vita domestica o, comunque, dove la persona offesa svolgeva attività, tanto da riporvi strumenti di lavoro.

Anche a seguito dell'intervento chiarificatore delle S.U. (2017/31345 Rv.270076), è stato precisato che per luogo di privata dimora deve intendersi qualsiasi area, anche destinata ad attività lavorativa e professionale, in cui si compiono, in maniera non occasionale, atti di vita privata e che non siano aperti al pubblico, né accessibili ai terzi senza il consenso del titolare. La motivazione sulla qualifica pertinenziale del garage, come luogo dove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata è corretta e conforme F i r m a t o D a :

R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e 6 9 a 4 5 d 5 4 a 2 f 2 1 a - F i r m a t o D a : A N N A M A R I A G L O R I A M U S C A R E L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 b 5 c c e 2 c f 0 0 f d c f 6 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d all’orientamento pacifico della Suprema Corte, come da ultimo ribadito (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 – 01; (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, Gemottine, Rv. 278446), che ne ha, quindi, desunto il seguente principio di diritto:

«La nozione di "pertinenza di luogo destinato a privata dimora", di cui all'art. 624 bis, c.p., si riferisce a ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica ovvero funzionale al bene principale, per essere destinato in modo durevole al servizio o all'ornamento di esso, resa possibile da una contiguità, anche solo di servizio tra bene principale e bene pertinenziale». Nel caso di specie, la Corte di merito ha, da un lato, evidenziato come il furti fosse stato realizzato all'interno di pertinenza di abitazione privata, come tale a servizio e godimento di queste cui vanno riferite manifestazioni di vita domestica e familiare e, dall'altro, che si trattava di locale contiguo all’abitazione, e che pertanto si rientrava pienamente nel paradigma della pertinenza della abitazione. 2.2 Il secondo motivo di ricorso è fondato.

I giudici di appello non hanno fatto buon uso del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui non può esser riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'ad. 62 n. 6 cod. pen. allorquando la condotta risarcitoria non ricomprenda anche la spontanea restituzione del bene illecitamente sottratto, bene autonomamente recuperato dalle forze dell'ordine, dalle persone offese o da terzi (vedi Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, El Sayed, Rv. 251222-01; Sez. 2, Sentenza n. 29715 del 21/06/2022, Rv. 283684 - 01). La circostanza attenuante del risarcimento del danno può esser, pertanto, riconosciuta solo quando gli effetti ripristinatori e risarcitori, oltre che effettivi ed integrali, siano entrambi riconducibili alla tempestiva volontà dell'imputato.

In caso di mancata restituzione della refurtiva da parte del reo non può, pertanto, essere concessa la predetta attenuante anche quando il predetto ripari i danni residui poiché gli effetti restitutori si sono già verificati indipendentemente dalla volontà dell'imputato. L’esame degli atti allegati al ricorso rende evidente che il ricorrente ha restituito il bene sottratto e ciò ha fatto spontaneamente, lo stesso giorno in cui ha commesso il furto. La Corte d’appello, nel negare la sussistenza dei presupposti di legge per riconoscere in favore dell’imputato l’attenuante del risarcimento, ha reso motivazione apodittica sulle ragioni del diniego, sicché alla luce dell’annotazione di PG del 13/7/2021 e del verbale di restituzione in pari data, la Corte dovrà più attentamente valutare le ragioni del diniego.F i r m a t o D a :

R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 e 6 9 a 4 5 d 5 4 a 2 f 2 1 a - F i r m a t o D a : A N N A M A R I A G L O R I A M U S C A R E L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 b 5 c c e 2 c f 0 0 f d c f 6 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d 3. Il vizio motivazionale sul punto esige, quindi, l'annullamento in parte qua della sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito.

Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta nel rest