Sentenza — n. 16511/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze ha applicato a Ranjna Radosavljevic, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena dalla stessa concordata con il Pubblico ministero per il reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato, disponendo altresì la confisca dei beni in sequestro, tra i quali il telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità della predetta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16511/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena dalla stessa concordata con il Pubblico ministero per il reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato, disponendo altresì la confisca dei beni in sequestro, tra i quali il telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità della predetta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Radosavljevic Ranjna, nata a Roma il 28/08/1997 avverso la sentenza del 09/12/2024 del Tribunale di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono in sequestro;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze ha applicato a Ranjna Radosavljevic, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena dalla stessa concordata con il Pubblico ministero per il reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato, disponendo altresì la confisca dei beni in sequestro, tra i quali il telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità della predetta.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Ranjna Radosavljevic, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento limitatamente alla confisca F i r m a t o D a : M I C H E L E R O M A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 b 7 e 1 e 8 0 0 0 f c 6 2 f 4 - F i r m a t o D a : E N R I C O S C A R L I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 2 1 c f 9 e c 1 f 5 2 e 3 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d del telefono, sostenendo che non vi è prova che sia stato utilizzato per commettere il furto.
3. Il ricorso è inammissibile poiché la ricorrente, sostenendo che non vi è prova dell'utilizzo del telefono al fine di commettere il delitto, invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non ammessa in questa sede di legittimità, cosicché il ricorso risulta proposto per un motivo non consentito.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0