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Sentenza — n. 16511/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16511/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16511/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze ha applicato a Ranjna Radosavljevic, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena dalla stessa concordata con il Pubblico ministero per il reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato, disponendo altresì la confisca dei beni in sequestro, tra i quali il telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità della predetta.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16511/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena dalla stessa concordata con il Pubblico ministero per il reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato, disponendo altresì la confisca dei beni in sequestro, tra i quali il telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità della predetta.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata confisca di valori patrimoniali tentato furto inutilizzabilità delle prove illecite uso del telefono cellulare alla guida furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze ha applicato a Ranjna Radosavljevic, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Radosavljevic Ranjna, nata a Roma il 28/08/1997 avverso la sentenza del 09/12/2024 del Tribunale di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono in sequestro;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze ha applicato a Ranjna Radosavljevic, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena dalla stessa concordata con il Pubblico ministero per il reato di concorso in tentato furto in abitazione aggravato, disponendo altresì la confisca dei beni in sequestro, tra i quali il telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità della predetta.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Ranjna Radosavljevic, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento limitatamente alla confisca F i r m a t o D a : M I C H E L E R O M A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 b 7 e 1 e 8 0 0 0 f c 6 2 f 4 - F i r m a t o D a : E N R I C O S C A R L I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 1 2 1 c f 9 e c 1 f 5 2 e 3 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d del telefono, sostenendo che non vi è prova che sia stato utilizzato per commettere il furto.

3. Il ricorso è inammissibile poiché la ricorrente, sostenendo che non vi è prova dell'utilizzo del telefono al fine di commettere il delitto, invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non ammessa in questa sede di legittimità, cosicché il ricorso risulta proposto per un motivo non consentito.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0