Ordinanza — n. 16499/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è della Corte d'appello di Venezia dell’8 luglio 2024 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di Ben Abdeddaim Omar munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, rideterminava la pena inflitta per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16499/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ABDEDDAIM OMAR (CUI: 01VDH3A) nato il 24/08/1987 avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Venezia dell’8 luglio 2024 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di Ben Abdeddaim Omar munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del Tribunale di Verona, rideterminava la pena inflitta per il delitto di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.
2. E’ stato articolato un unico motivo, con il quale Ben Abdeddaim Omar deduce violazione di legge e carenza di motivazione in merito alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. F i r m a t o D a : G R A Z I A R O S A A N N A M I C C O L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 2 c d 0 5 3 3 c 5 d 5 f c 6 3 - F i r m a t o D a : F R A N C E S C O A G N I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 8 8 6 e 9 7 e 4 a 2 4 9 a b d F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d 2.
Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
3. La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena, precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il