Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16433/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16433/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16433/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMIDOVIC ALISA (CUI 046DQVV) nato il 30/06/1998 OSMANOVIC IAGA (CUI 04V78Y4) nato il 10/09/2002 SEJDOVIC DENISA (CUI 027441V) nato il 09/03/1992 avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16433/2025 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanze aggravanti o attenuanti concorso materiale di reati attenuazione libera della pena tentata coazione reato mancato allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMIDOVIC ALISA (CUI 046DQVV) nato il 30/06/1998 OSMANOVIC IAGA (CUI 04V78Y4) nato il 10/09/2002 SEJDOVIC DENISA (CUI 027441V) nato il 09/03/1992 avverso la sentenza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 27 novembre 2024, il Gup del Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta delle parti, alle imputate Hamidovic Alisa, Osmanovic Iaga e Sejdovic Denisa, la pena concordata per i reati di cui agli artt. 110, 56,624, 625 nn. 4 e 8 bis cod. pen.

2. Avverso la decisione hanno proposto ricorso congiuntamente le imputate Hamidovic Alisa, Osmanovic Iaga, attraverso il comune difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura. 2.1. Con il motivo comune di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

3. Ha proposto altresì ricorso Sejdovic Denisa attraverso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura.3.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge tradottasi in motivazione apparente essendosi il giudice limitato ad adottare formule stereotipate senza fornire una reale motivazione a fondamento della decisione.

4. I ricorsi sono stati decisi ai sensi dell'art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 1.1.

Il motivo comune delle ricorrenti Hamidovic Alisa, Osmanovic Iaga quanto alla mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti non è consentito ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod. proc. pen. 1.2. Il motivo della ricorrente Sejdovic Denisa risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la sentenza non sia da considerarsi sufficientemente motivata. 2.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle - spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in d