Ordinanza — n. 16428/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA ae sul ricorso proposto da: Cera Mirko nato a TRICASE il 02/10/2003 avverso la sentenza del 21/01/2025 del Tribunale di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 1.Con la sentenza impugnata il GUP del Tribunale di Lecce ha applicato, su richiesta, a Cera Mirko la pena di mesi dieci di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 56, 110, 605 e 582 cod. pen., riunificati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuente per il rito. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod.proc.pen, art. 606 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16428/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Anche a seguito della modifica operata con la legge n. 103 del 2017, si deve ribadire che la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio con il quale l'imputato rinuncia a far valere nullità e vizi dell'accordo al di fuori di quelli espressamente previsti dall'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. Il motivo addotto nel presente ricorso è, pertanto, inammissibile essendo le doglianze difensive del tutto generiche ed insuscettibili di fare emergere alcun profilo di criticità della sentenza impugnata suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.
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la seguente ORDINANZA ae sul ricorso proposto da: Cera Mirko nato a TRICASE il 02/10/2003 avverso la sentenza del 21/01/2025 del Tribunale di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il GUP del Tribunale di Lecce ha applicato, su richiesta, a Cera Mirko la pena di mesi dieci di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 56, 110, 605 e 582 cod. pen., riunificati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuente per il rito. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore deducendo violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett.
b) cod. proc.pen., in relazione agli artt. 448, comma 2-bis e 426, comma 1, lett.
d) cod. proc.pen., sostenendo la mancanza di una motivazione, anche se sintetica, a base della sentenza impugnata.
3. Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1.Deve rilevarsi, infatti, che l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., costituisce una censura che non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, co. 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.proc.pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Anche a seguito della modifica operata con la legge n. 103 del 2017, si deve ribadire che la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio con il quale l'imputato rinuncia a far valere nullità e vizi dell'accordo al di fuori di quelli espressamente previsti dall'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. Il motivo addotto nel presente ricorso è, pertanto, inammissibile essendo le doglianze difensive del tutto generiche ed insuscettibili di fare emergere alcun profilo di criticità della sentenza impugnata suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle amm