Sentenza — n. 16007/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Luca Pistorelli - Presidente - Sent. n. sez. 456/2025 Francesco Cananzi UP – 04/04/2025 Egle Pilla R.G.N. 7782/2025 Michele Cuoco - Relatore - Daniela Bifulco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cosmai Giuseppe nato a Canosa di Puglia il 26 marzo 1996; avverso la sentenza del 13 settembre 2024 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 31 marzo 2025, dall’avv. Francesco Paolo Ferragonio, nell’interesse di Giuseppe Corvino, parte civile costituita, che ha concluso per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16007/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ebbene, sul presupposto per cui la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibilità, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell’imputato (ex multis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), le censure sollevate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Luca Pistorelli - Presidente - Sent. n. sez. 456/2025 Francesco Cananzi UP – 04/04/2025 Egle Pilla R.G.N. 7782/2025 Michele Cuoco - Relatore - Daniela Bifulco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cosmai Giuseppe nato a Canosa di Puglia il 26 marzo 1996; avverso la sentenza del 13 settembre 2024 del Tribunale di Foggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 31 marzo 2025, dall’avv. Francesco Paolo Ferragonio, nell’interesse di Giuseppe Corvino, parte civile costituita, che ha concluso per il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Foggia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, dinanzi al Giudice di pace di Trinitapoli, ha ritenuto Giuseppe Cosmai responsabile del reato di minaccia continuata commessa ai danni di Giuseppe Corvino. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16007/2025 Roma, lì, 28/04/2025 Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce che, a fronte di una sostanziale inesistenza della motivazione offerta dal Giudice di pace, il Tribunale avrebbe fondato l’accertamento della responsabilità del ricorrente sulle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalla sua compagna, nonché da un teste di polizia giudiziaria: le prime due inattendibili per l’acredine che potrebbe esserci con l’imputato, l’altra irrilevante in quanto nulla ha riferito sulla dinamica dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente, va ribadito che, anche a voler ritenere che la sentenza di primo grado sia sostanzialmente carente di un compiuto tessuto argomentativo (circostanza manifestamente infondata, atteso che il Giudice di pace ha esplicitamente indicato e valutato il dato probatorio alla luce del quale ha ritenuto l’imputato responsabile dei fatti contestati), l’eventuale mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art.604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez.
U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv. 287505). Ciò considerato, nel ricostruire analiticamente i fatti oggetto della contestazione, il Tribunale ha effettivamente valorizzato in massima parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, della quale, però, ha valutato analiticamente l’attendibilità, evidenziando la loro precisione e coerenza e l’esterno riscontro ravvisato nelle dichiarazioni rese da Rosaria Casalino e dal teste di polizia giudiziaria intervenuto su richiesta della stessa persona offesa (che, pur essendo giunto successivamente alla consumazione dei fatti, ha riferito di aver scortato lo stesso fino alla sua residenza).
Ebbene, sul presupposto per cui la deposizione della persona offesa, analiticamente valutata nella sua attendibilità, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell’imputato (ex multis, Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), le censure sollevate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.
Ed in quanto tali sono inammissibili. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, in applicazione del principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.100, oltre accessori di legge. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Luca Pistorelli