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Sentenza — n. 15866/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by ruling that mailing date, not receipt date, determines timeliness under criminal procedure code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15866/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's decision dismissing Alfred Peraj's appeal as untimely. Peraj argued that because his appeal was mailed via registered letter on October 17, 2018, it was filed within the statutory thirty-day limit, whereas the lower court incorrectly used the receipt date. The Supreme Court held that Article 583 of the Criminal Procedure Code explicitly stipulates that appeals sent by registered letter are deemed filed on the date of dispatch, thereby validating Peraj's timely submission.

Regesto Legislator

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Art. 583, comma 2 cod. proc. pen.; Appeals filed by registered letter or telegram are deemed submitted on the date of dispatch, not receipt, establishing the filing date for timeliness calculations.

Parole chiave

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criminal procedure code appeal timeliness registered letter filing dispatch date rule Cassation annulment tempestività dell'invio postale atto tardivo termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 583 cod. proc. pen.
L’art. 583 cod. proc. pen. (oggi abrogato dal d.lgs.
Art. 585 cod. proc. pen.
Art. 582 cod. proc. pen.
art. 583 cod. proc. pen
L’art. 583 cod. proc. pen.
art. 583, comma 2 cod. proc. pen
In questi casi, per esplicita previsione normativa, l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, comma 2 cod. proc. pen.).
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Enrico Vittorio Stanislao Scarlini - Presidente - Sent. n. sez. 486/2025 Michele Romano CC – 03/04/2025 Renata Sessa R.G.N. 3841/2025 Anna Maria Gloria Muscarella Motivazione semplificata Michele Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Peraj Alfred (CUI 01RX6T) nato in Albania il 4 marzo 1980; avverso la sentenza del 13 gennaio 2025 della Corte d’appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Mnoferini, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Alfred Peraj in quanto ritenuto tardivamente proposto.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 583, 585 e 591 cod. proc pen.) e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte non avrebbe considerato che l’appello è CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15866/2025 Roma, lì, 24/04/2025 stato proposto a mezzo raccomandata e, in tal caso, ai fini della valutazione di tempestività dell’impugnazione, occorre considerare la data di spedizione e non già, come indicato dalla Corte territoriale, quella di ricezione del plico.

3. L’appello è fondato. L’art. 583 cod. proc. pen. (oggi abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ma vigente all’epoca della proposizione dell’impugnazione) legittimava le parti e i rispettivi difensori a proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1 (del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). In questi casi, per esplicita previsione normativa, l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, comma 2 cod. proc. pen.).

Ebbene, la sentenza impugnata era stata emessa il 4 ottobre 2018, depositata il 5 ottobre, senza indicazione di un termine per il deposito della motivazione; cosicché, il termine per proporre impugnazione (di trenta giorni, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza: art. 585, comma 2, cod. proc. pen.) scadeva il 19 ottobre 2018. L’appello risulta spedito il 17 ottobre 2018, a mezzo raccomandata e, quindi, entro il termine indicato, per cui l’impugnazione doveva essere ritenuta tempestiva. L’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Firenze per l’ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Firenze per l’ulteriore corso. Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Enrico Vittorio Stanislao Scarlini