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Sentenza — n. 15852/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15852/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Enrico Vittorio Stanislao Scarlini - Presidente - Sent. n. sez. 444/2025 Michele Romano UP – 03/04/2025 Renata Sessa R.G.N. 4304/2025 Anna Maria Gloria Muscarella Michele Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile curatela del fallimento Immobiliare Luna s.r.l.; nel procedimento a carico di Albertini Andrea nato a Rovereto il 30 ottobre 1963; avverso la sentenza del 12 settembre 2024 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo 3) dell’imputazione; lette le memorie depositate il 18 e il 27 marzo 2025, dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 41 cod. pen; Sentenza — n. 15852/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo attiene al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, contestata al capo 3 della imputazione, e deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistente il reato (per assenza di un nesso di causalità diretta tra il dissesto e le operazioni contestate), senza considerare che non è necessario che le operazioni poste in essere (in concreto, l’omessa riscossione dei canoni di locazione per circa 67.000 euro) abbiano, ex se, cagionato il dissesto, essendo sufficiente che queste abbiano concorso a cagionarlo, aggravando un dissesto preesistente.

Parole chiave

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arretrati di locazione reati nel fallimento e nell'esecuzione per debiti canoni non corrisposti cattiva gestione difetto di manutenzione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 41 cod. pen
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Enrico Vittorio Stanislao Scarlini - Presidente - Sent. n. sez. 444/2025 Michele Romano UP – 03/04/2025 Renata Sessa R.G.N. 4304/2025 Anna Maria Gloria Muscarella Michele Cuoco - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile curatela del fallimento Immobiliare Luna s.r.l.; nel procedimento a carico di Albertini Andrea nato a Rovereto il 30 ottobre 1963; avverso la sentenza del 12 settembre 2024 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo 3) dell’imputazione; lette le memorie depositate il 18 e il 27 marzo 2025, dall’avv.

Marco Buraggi, il quale, nell’interesse dell’imputato, ha chiesto, anche in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, rigettarsi il ricorso o dichiararlo inammissibile. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15852/2025 Roma, lì, 23/04/2025

RITENUTO IN FATTO

Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, in riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Andrea Albertini in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 2) e 4) della rubrica, perché estinti per intervenuta prescrizione, e lo ha assolto in relazione al capo 3) perché il fatto non sussiste. Il ricorso, proposto nell’interesse della parte civile (la curatela del fallimento della Immobiliare Luna s.r.l.), si compone di due motivi d’impugnazione.

Il primo attiene al reato di bancarotta impropria da operazioni dolose, contestata al capo 3 della imputazione, e deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistente il reato (per assenza di un nesso di causalità diretta tra il dissesto e le operazioni contestate), senza considerare che non è necessario che le operazioni poste in essere (in concreto, l’omessa riscossione dei canoni di locazione per circa 67.000 euro) abbiano, ex se, cagionato il dissesto, essendo sufficiente che queste abbiano concorso a cagionarlo, aggravando un dissesto preesistente.

Il secondo deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla provvisionale riconosciuta in primo grado, revocata nonostante fosse stata confermata la statuizione civile relativa ai due reati dichiarati estinti per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.

2. Nella sua dimensione oggettiva, il reato contestato al capo 3) della rubrica (art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.) è integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati e, nella loro complessiva ed unitaria causa concreta, eziologicamente idonei alla causazione del fallimento (Sez. 5, n. 12945 del 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Rv. 268207). Ciò che rileva, tuttavia, è l’efficienza causale della condotta rispetto alla produzione dell’evento; efficienza non esclusa dalla preesistenza di una causa in sé efficiente alla produzione dell’evento (un dissesto già in atto, solo aggravato dall’operazione dolosa), circostanza in sé non idonea, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta, solo aggravatrice, di un evento (il dissesto), già manifestatosi in precedenza (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Rv. 262189).

Un accertamento, quello relativo all’incidenza causale della condotta, che è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, presupponendo un apprezzamento in fatto dei dati probatori acquisiti. Ma, proprio perché esercizio di una valutazione discrezionale, tale apprezzamento deve trovare riscontro in una coerente motivazione che dia conto del relativo percorso logico, dei criteri adottati e della loro concreta applicazione. Ebbene, la condotta contestata si è sostanziata nell’omessa riscossione dei canoni di locazione per un complessivo importo di 67.775,26 euro dovuti dalla conduttrice Effe Emme s.r.l. (società comunque riconducibile all’imputato), dal maggio 2011 al novembre 2023.

La Corte territoriale, pur riscontrando il fatto omissivo (e, con esso, la correlata violazione dei doveri funzionali dell'amministratore), ha ritenuto il difetto del necessario nesso causale di tale condotta rispetto al successivo fallimento, avuto riguardo alla misura dell'incidenza della condotta stessa rispetto al passivo accertato e ritenendo che la sottrazione di circa 67 mila euro non avesse inciso in misura preponderante su un passivo di oltre 1.260.000 euro. Ma tale valutazione non solo è apoditticamente affermata, ma contrasta con quanto, in linea di principio, enunciato in precedenza.

Proprio il principio di equivalenza delle concause avrebbe, infatti, imposto di indicare (tanto più alla luce di una pregressa contraria valutazione) gli elementi logici e fattuali secondo i quali una oggettiva (e non irrilevante) diminuzione dell’attivo non abbia contribuito anche solo ad aggravare un dissesto già manifestatosi (spesso frutto di una pluralità imponderabile di fattori, concatenati tra loro), concorrendo al manifestarsi della definitiva insolvenza accertata con la dichiarazione di fallimento. Né, in ultimo, come sembra ritenere la Corte d’appello, è necessario che tale contributo sia stato “preponderante” rispetto agli altri, valenza non richiesta dalla norma, né, in concreto, per quello che si è detto in precedenza, facilmente accertabile.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello. Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Enrico Vittorio Stanislao Scarlini