Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15177/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15177/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15177/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 10 dicembre 2024, il Tribunale di Brescia, qual ! giudice del riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Flavius Alin Freni avverso la decisione di rigetto dell'istanza avanzata nell'interesse dello stes ;o il 15 novembre 2024 di sostituzione della misura della custodia cautelare ir carcere disposta l'8 marzo 2024 dal Gip del Tribunale di Mantova per "una serie di furti, tentati e consumati, aggravati dalla violenza sulle cose, dal numero delle persone riunite e dal travisamento, a danni di diversi esercizi commerciali, comr essi nei mesi di novembre 2023 e di gennaio 2024". 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 15177/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Alberto Tedeschi, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sostituzi( ne della misura in atto con quella degli arresti domiciliari (anche, se del cas( , con il braccialetto elettronico). Si eccepiva che le esigenze di cautela non rivestivano più quel cara tere di4 attualità che l'art. 274 comma 1 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
pena privativa della libertà mantenimento della carcerazione preventiva braccialetto elettronico diritti del detenuto mantenimento della carcerazione di sicurezza aiuto all'evasione di detenuti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRENT FLAVIUS ALIN nato il 08/07/1986 avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARL NI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto l'inammissi )ilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 dicembre 2024, il Tribunale di Brescia, qual ! giudice del riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Flavius Alin Freni avverso la decisione di rigetto dell'istanza avanzata nell'interesse dello stes ;o il 15 novembre 2024 di sostituzione della misura della custodia cautelare ir carcere disposta l'8 marzo 2024 dal Gip del Tribunale di Mantova per "una serie di furti, tentati e consumati, aggravati dalla violenza sulle cose, dal numero delle persone riunite e dal travisamento, a danni di diversi esercizi commerciali, comr essi nei mesi di novembre 2023 e di gennaio 2024". 1.1.

In risposta ai dedotti motivi di appello, il Tribunale osservava ci- e: - permanevano le esigenze di cautela anche considerando la totale a senza di elementi sopravvenuti che le facessero ritenere modificate; - il tempo trascorso dall'inizio della cautela era circostanza priva i li rilievo dirimente se non accompagnata da altri elementi atti ad incidere sulle icordate esigenze di prevenzione; - la professionalità dimostrata dal prevenuto nel consumare i plur mi reati contestatigli, anche in forma organizzata, deponeva per una sua ilevante propensione al delitto, e per il conseguente pericolo di recidiva.

Così da doversi ritenere ancora attuali le esigenze di cautela special- preventive che avevano imposto la misura e ritenuto proporzionat i quella massima, della custodia in carcere, in atto.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Alberto Tedeschi, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sostituzi( ne della misura in atto con quella degli arresti domiciliari (anche, se del cas( , con il braccialetto elettronico). Si eccepiva che le esigenze di cautela non rivestivano più quel cara tere di4 attualità che l'art. 274 comma 1 lett.

c) cod. peroc. pen. richiede. Si osservava, inoltre, che il prevenuto era sottoposto alla misura d cautela più stringente da ormai dieci mesi e che, in tale lasso di tempo, aveva mi ntenuto una condotta priva di qualsivoglia rilievo, così che la misura in atto non isultava più proporzionata alle specifiche esigenze di cautela. Né era perspicuo il richiamo ai precedenti dell'imputato non potei 'dosi da questi dedurre l'inosservanza alle eventuali prescrizioni impostegli in sede di sostituzione della misura.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nell i persona del sostituto Francesca Ceroni, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse di Flavius Alin Frent è inammissit ile.

1. Premesso che l'attuale incidente cautelare non riguarda la lgittimità dell'ordinanza genetica ma solo l'attualità delle ragioni che l'hanno git stificata, nell'ottica della sua sostituzione con misura cautelare meno gravosa occorre ricordare che: - in tema di esigenze cautelari, il mero decorso di un pur lungo p ?riodo di carcerazione non assume rilievo "ex se" come fattore di attenuazior e ai fini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel sol ) ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 4, n. 17470 del 22/03/2024, Nisi, Rv. 286207 — 01;

Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, ;isti, Rv. 255832 — 01; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Ben Alcha, Rv. 273139 01); - ai fini della sostituzione di una misura di cautela personale con altr misura meno grave, l'attenuazione delle esigenze cautelari non può essere des unta dal mero decorso del tempo di esecuzione pur se accompagnato dalla corretta osservanza dei relativi obblighi, i quali costituiscono parte del nucleo e! senziale della misura che si chiede di rimodulare (Sez. 5, n. 39792 del 29/1 5/2017, Saracino, Rv. 271119 — 01; principio di diritto, quello relativo al corretto adempimento degli obblighi nascenti dalla misura, enunciato in relazi )ne agli arresti domiciliari per l'evidente maggiore pregnanza delle prescriz oni che accompagnano tale misura rispetto a quelle connaturate al regime detent vo della custodia in carcere, ma perfettamente mutuabili anche a tale più stingente restrizione).

2. Alla luce di tali premesse e considerando che, anche in sede di ri :orso, la difesa dell'imputato non ha offerto alcun concreto elemento, oltre al mero decorso del tempo (peraltro di soli dieci mesi, così come viene affermato) da c ii possa dedursi la modifica delle esigenze di cautela e, di conseguenza, la sua sopravvenuta inattualità, resta privo di manifesti vizi logici il giudizio formi iato dal Tribunale del riesame che, muovendo dalle immutate ragioni che ivevano determinato l'emissione dell'ordinanza genetica, confermava la r levante pericolosità sociale del prevenuto, ed il conseguente concreto pericolo di ecidiva, desumendoli dalla pluralità dei fatti contestati, consumati in forma orga iizzata, neppure smentita dalla successiva condotta processuale di mera ammissi )ne degli addebiti senza alcuna loro contestualizzazione.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor -enteal pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, dell i somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas >a delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comrr a 1-ter, disp