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Sentenza — n. 15175/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses jurisdiction objection in conflict of interest crime case due to factual uncertainty on conduct continuity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15175/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the preliminary objection regarding territorial jurisdiction raised by the defense. The defense argued that because the alleged criminal acts occurred in Forlì, that court should have jurisdiction, while the prosecution insisted on Milan's competence. The Court ruled that it could not determine the correct territorial court because the facts regarding whether the three transactions constituted a single continuous conduct or separate offenses remain contested and unresolved.

Regesto Legislator

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Art. 24 bis cod. proc. pen.; Art. 12, 16 cod. proc. pen.; Art. 2634 cod. civ.: When the terms of an indictment regarding the continuity of criminal conduct are subject to divergent conclusions by the parties, the Court of Cassation cannot rule on territorial jurisdiction.

Parole chiave

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conflict of interest crime territorial jurisdiction continuity of conduct preliminary objection Corte di Cassazione trasferimento di azioni reati contro il patrimonio violazione dell'obbligo di fedeltà

Disposizioni normative citate

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Art. 24 bis cod. proc. pen.
Con ordinanza del 22 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rinviato a questa Corte il procedimento a carico di Terenzio Maria Servetti, Carlo Costa, Paolo Turbati e Andrea Fantini per ottenere il regolamento preventivo di competenza previsto dall'art. 24 bis cod. proc. pen.
Art. 12 cod. proc. pen.
Art. 16 cod. proc. pen.
Art. 2634 cod. civ.
Il delitto contestato è quello previsto dall'art. 2634 cod.
art. 24 bis cod. proc. pen
Con ordinanza del 22 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rinviato a questa Corte il procedimento a carico di Terenzio Maria Servetti, Carlo Costa, Paolo Turbati e Andrea Fantini per ottenere il regolamento preventivo di competenza previsto dall'art. 24 bis cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
Ai prevenuti è ascritto il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 2634 cod. civ
Il delitto contestato è quello previsto dall'art. 2634 cod. civ.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIP MILANO avverso l'ordinanza del 22/11/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha insistito per la competenza del Tribunale di Milano lette le memorie: dell'Avv. Aldo Meyer per Paolo Turbati che insiste per l'incompetenza del Tribunale di Milano e dell'Avv. Paolo Melchionda per le parti civili che insiste per la competenza del Tribunale di Milano RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 22 novembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rinviato a questa Corte il procedimento a carico di Terenzio Maria Servetti, Carlo Costa, Paolo Turbati e Andrea Fantini per ottenere il regolamento preventivo di competenza previsto dall'art. 24 bis cod. proc. pen.

Ai prevenuti è ascritto il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2634 cod. civ., per avere, Servetti e Costa, rispettivamente quali socio unico ed amministratore di CERIT spa, Fantini, quale amministratore unico di URACAN spa, Turbati, quale amministratore di PRIMAT srl, versando in condizione di conflitto di interesse ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, stipulato i seguenti atti pregiudizievoli per CERIT: - la cessione, del 19 novembre 2020, da parte di CERIT spa, in persona di Carlo Costa (appena subentrato a Paolo Turbati) a CERDOMUS srl (all'epoca interamente di proprietà di URACAN spa), in persona di Terenzio Servetti, della totalità delle quote di OUTLET srl per il corrispettivo, incongruo (perché, appena due anni prima, le era stato conferito un patrimonio pari a poco meno di 5 milioni di euro), di euro 100.000; - la cessione, del 29 luglio 2021, da parte di URACAN spa, in persona di Andrea Fantini, alla appena costituita PRIMAT srl, in persona di Paolo Turbati, del 70 % del capitale di CERDOMUS srl (unica società operativa del gruppo CERIT) per il corrispettivo, incongruo (perché inferiore di 19,36 milioni di euro al prezzo di libro e perché rateizzato senza la prestazione di idonea garanzia), di euro 8 milioni (in buona parte provenienti dalla stessa CERIT spa); - la cessione, del 24 dicembre 2021, del marchio CERDOMUS da URACAN spa a CERDOMUS srl per il corrispettivo, incongruo (perché pari a circa metà del valore stimato da apposita CTU), di euro 5 milioni (anch'essi rateizzati e, in parte compensati). 1.1.

L'eccezione di incompetenza per territorio - ricordava il Gip - era stata sollevata dalla difesa Turbati, assumendo: - in prima istanza, che, dovendosi ritenere contestate tre distinte condotte, tutte di autonomo rilievo penale ma da porre in continuazione fra loro, posto che la prima delle stesse (erano tutte di pari gravità) si era consumata nel circondario del Tribunale di Forlì, ove era avvenuta la stipula notarile del relativo atto, doveva considerarsi competente quel Tribunale; - in un secondo momento, alla luce del fatto che lo stesso Gip aveva ritenuto (vagliando la tempestività della querela) che si trattasse non di tre autonome condotte ma di una sola, complessiva, azione di depauperamento di CERIT spa il cui danno si era consumato solo con la seconda cessione, che la competenza per territorio appartenesse al Tribunale di Bologna, nel cui circondario, appunto, si era concluso il secondo contratto.

Le difese degli altri imputati, Cista e Fantini, aggiungeva il Gip, si erano così pronunciate: considerato che il danno si era cumulato nel corso delle tre condotte, doveva riguardarsi la terza, definitiva, condotta, assegnando pertanto la competenza per territorio al Tribunale di Forlì ove si era stipulato l'atto di cessione del marchio. Il Gip aveva ritenuto di attivare il regolamento di competenza previsto dall'art.24 bis cod. proc. pen., ritenendo la questione seria e non pianamente risolvibile. Premesso che, come già ricordato, nel risolvere la questione inerente all'eccepita tardività della querela, aveva ritenuto che l'accusa contestata fosse costituita da un'unica condotta, realizzata con la conclusione del secondo contratto (la cessione ad opera di URACAN spa a PRIMAT srl del 70 % di CERDOMUS a prezzo incongruo), che aveva comportato, nei confronti di CERIT spa, il danno derivante dalla corrispettiva diminuzione di valore del patrimonio di URACAN spa, interamente posseduto da CERIT, il Gip assumeva che quel danno, che costituiva il momento consumativo del reato (il contestato delitto di cui all'art. 2634 cod. civ.

è delitto di evento e questo è costituito, appunto, dal danno arrecato alla società interessata), si era verificato presso la sede di CERIT, in Milano, perché era in quel luogo che la spa deteneva le quote della controllata. E, tuttavia, proseguiva il Gip, il luogo di consumazione del reato poteva, alternativamente, essere individuato in quello ove si era attuata la condotta che aveva cagionato l'evento dannoso, e quindi nel circondario del Tribunale di Bologna.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Francesca Ceroni, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che venga indicato, quale competente per territorio, il Tribunale di Milano, che già procede, considerando che l'atto di disposizione previsto dal contestato delitto è stato assentito con apposita delibera autorizzativa adottata presso la sede della società interessata.

3. Sono pervenute le seguenti memorie. 3.1. L'Avv. Aldo Meyer, nell'interesse di Paolo Turbati, ha inviato memoria scritta con la quale ha insistito per la competenza del Tribunale di Forlì o, in subordine, per la competenza del Tribunale di Bologna. Quanto al Tribunale di Forlì, lo stesso doveva considerarsi competente per il fatto che il danno - che radica la competenza per territorio trattandosi di delitto, quello contestato, di evento - cagionato con l'atto di disposizione si era verificato con la conclusione del primo contratto, avvenuta appunto in Forlì (ove era stato anche bonificato il prezzo a CERIT spa).

Irrilevante era il luogo ove si era consumato il danno a CERIT spa nella sua veste di capogruppo posto che quel che rileva è solo il danno diretto alla società nel cui nome si era realizzato l'atto depauperativo (come si ricava dalla giurisprudenza in tema di truffa contrattuale: Cass. SU n. 18/2000; n. 46212/2023; 10570/2023; 32033/2019). Qualora invece dovesse aderirsi alla prospettazione del Giudice procedente - secondo cui si tratterebbe di "un unico reato che, secondo la prospettazione accusatoria, si realizza in occasione della seconda delle operazioni descritte allorché si realizza il danno nei confronti della persona offesa, condotta che in tale prospettazione accusatoria è stata poi prolungata con la commissione di ulteriori operazioni che si sono concluse da ultimo con la cessione del marchio Cerdomus anch'essa produttiva di ulteriore danno" - la competenza per territorio apparterrebbe al Tribunale di Bologna posto che, nel suo circondario, in Imola, si era stipulato l'atto di cessione e corrisposta parte del prezzo.

E, comunque, si tratterebbe di atto dispositivo consumato ai danni di URACAN, e non di CERIT, (il danno alla società capofila era solo indiretto) la cui sede era in Meldola, nel circondario del Tribunale di Forlì. Si ribadiva comunque l'irrilevanza della sede sociale dovendosi fare riferimento, quanto al luogo in cui il danno viene causato, a quello in cui era stato stipulato l'atto di disposizione che l'aveva determinato. 3.2. L'Avv. Paolo Melchionda, per le parti civili Norma Alberghi, Paolo Bedeschi, Cesare Biancini, Luciano Piancastelli e Mario Zanelli, soci di CERIT spa (divenuta, in prosieguo di tempo, "PORCELLANA CASTELLO spa") e di URACAN s.p.a., ha inviato memoria con la quel ha concluso per la competenza del Tribunale di Milano.

Nel valorizzare quanto affermato dal Giudice in ordine all'evento di danno verificatosi nei confronti di CERIT spa per la diminuzione del patrimonio della controllata URACAN spa con la cessione della quota maggioritaria del capitale di CERDOMUS srl, considerava che lo stesso si era consumato con la diminuzione del valore delle quote della cedente URACAN, custodite da CERIT nella propria sede, all'epoca dei fatti in Milano. CONSIDERATO IN DIRITTOLa richiesta del Gip del Tribunale di Milano di rinvio pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 bis cod. proc. pen.

è inammissibile.

1. In via più generale, quanto alle caratteristiche della richiesta stessa, si è affermato che: - è precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l'eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Rv. 286979 - 01); - in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286071 - 01); - in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", in ragione della natura anticipatoria dell'istituto e della sua finalità di prevenzione dei conflitti di competenza, è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a compiere una preliminare delibazione sulla "serietà della questione" (Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114 - 01) I criteri sopra ricordati appaiono essere stati rispettati dal Gip remittente posto che, ritenuto sostanzialmente infondata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dagli imputati, la stessa, tuttavia, doveva considerarsi "seria", in considerazione delle diverse opzioni possibili, come sopra illustrate.

2. E, tuttavia, deve rilevarsi come l'ammissibilità del rinvio per il regolamento di competenza deve anche fondarsi su un quadro, relativo ai fatti ascritti nell'imputazione che determinano la scelta del giudice competente per territorio a decidere, che non dia adito a diverse interpretazioni o a ulteriori valutazioni in fatto. Si è infatti affermato che: - in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., il giudice investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, indicando tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, non potendo devolversi al giudice di legittimità questioni che attengono alla ricostruzione di fatti, anche processuali, che esulano dalla sua cognizione (Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Rv. 285424 - 01; - in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione di questione relativa all'accertamento di dati di fatto da cui dipenda la determinazione della competenza, trattandosi di profilo che esula dal giudizio di legittimità, in quanto devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito (Sez. 3, n. 10703 del 17/01/2024, Rv. 286096 - 01). 2.1.

E, invece, nella prospettazione della odierna questione di competenza, è dato rilievo decisivo alla interpretazione del capo di imputazione, che dovrebbe, invece, essere privo, quantomeno ai presenti fini, di diverse chiavi di lettura. Posto che, in tal caso, questa Corte si troverebbe a decidere su un presupposto di fatto, l'imputazione, che, fin dalla sua origine ed anche in relazione al regolamento di competenza, lascia ampi margini interpretativi, tanto è vero che l'affermazione del Gip secondo il quale le tre cessioni costituirebbero un'unica condotta (peraltro consumata con la seconda e non con l'ultima delle quali, che fungerebbe pertanto da mero accessorio e che tuttavia risulta essere quella a cui si era ancorata la decisione sulla tempestività della querela), è contrastata dalle difese degli imputati che sostengono la tesi della pluralità delle condotte stesse, sollecitando così l'adozione dei criteri di competenza previsti dagli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. e, così, dando rilievo o alla prima delle medesime (sul presupposto che si tratti di reato continuato) o all'ultima (qualora dovesse accedersi alla tesi, sostenuta dal giudice, dell'unicità della condotta).

Ed è allora del tutto evidente l'impossibilità, da parte di questa Corte, icIL dirimere la questione di competenza territoriale a decidere su una imputazione i cui stessi termini sono oggetto di divergenti conclusioni.

3. Tuttavia, non appaiono superflue le seguenti precisazioni. Il delitto contestato è quello previsto dall'art. 2634 cod. civ. che così recita: "gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni" Si tratta, pertanto, di un reato proprio (commesso dagli amministratori e dagli altri soggetti indicati, che si trovino in conflitto di interesse con la società amministrata), a dolo specifico (il fine di profitto), di evento (il danno cagionato con il compimento dell'atto di disposizione e con il concorso nel deliberarlo).

Se ne deduce che lo stesso possa essere consumato soltanto dagli amministratori della società in nome della quale l'atto di disposizione è compiuto (o deliberato) e solo se tale società ne abbia patito un danno. Ovviamente, del reato in questione, possono essere chiamati a rispondere anche gli estranei ma solo in concorso con i predetti amministratori. 3.1. Ed ancora, nel caso in cui, come appare in ciascuna delle tre condotte contestate nell'odierna imputazione (peraltro riferibili a diverse società: la prima a CERIT spa e la seconda e la terza a URACAN spa), l'atto dispositivo, compiuto dagli amministratori in conflitto di interesse, che genera direttamente il danno (le cessioni erano tutte avvenute a prezzo incongruo) evento del reato, ne comporta la consumazione nel luogo della sua stipula, con le relative conseguenze in termini di radicamento della competenza per territorio.

Posto che, altrimenti, ritenendo concretarsi il danno alla società sempre nel luogo, figurativo, ove si ritiene fare capo il patrimonio della stessa, la sua sede, si finirebbe per determinare, a favore delle società stesse, in relazione a tutti i reati che ne offendano, appunto, il patrimonio, una deroga alla ordinaria distribuzione della competenza per territorio, altrimenti ricollegabile al luogo ove la condotta di per sé depauperativa si era consumata.

4. Da tutto quanto sopra osservato, se ne deduce l'inammissibilità della richiesta d