Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights under new conciliation agreement provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Licciardello and Masaracchio inadmissible without formalities. The appellants sought to contest the defendants' liability, but the court ruled that such arguments were waived when they accepted the penalty agreement at the appellate level. Consequently, the appeals were rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The power of disposition granted to parties regarding the penalty agreement under Art. 599-bis c.p.p. renders appeals contesting liability inadmissible, as the waiver of the appeal has preclusive effects on the entire proceedings, including the cassation stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Licciardello Giovanni nato a Catania il 22/11/1995 Masaracchio Franco Giuseppe nato in Germania il 24/01/1972 avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte d'appello di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Licciardello Giovanni e Masaracchio Franco Giuseppe ricorrono avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte di appello di Catania in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il motivo proposto - che contesta la responsabilità degli imputati - non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (confronta, negli stessi termini, tra le tante:
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'articolo 610, comma 5-bis cod. proc. ,pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 06/03/2025 Il CoNigliere ensore Il Presidente LU IANO ONE ROSSELLA CATENA DEPOSITATO IN CANCRIERIA oggi, 1 6 APR