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Sentenza — n. 15157/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15157/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15157/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNO' DOMENICO nato a MESSINA il 15/11/1978 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10 ottobre 2024, la Corte d'appello di Messina, in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti, ha ritenuto Domenico Iannò responsabile del reato di tentato furto aggravato e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15157/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza Domenico Iannò ha proposto ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo di censura il vizio di violazione di legge per erronea determinazione della pena. Invero, la Corte territoriale pur avendo riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, tuttavia non avrebbe operato la conseguente riduzione della pena.

Parole chiave

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alleggerimento della pena sentenza penale furto di lieve entità risarcimento per atto illecito aggravamento della pena errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IANNO' DOMENICO nato a MESSINA il 15/11/1978 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA Udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 10 ottobre 2024, la Corte d'appello di Messina, in sede di rinvio, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti, ha ritenuto Domenico Iannò responsabile del reato di tentato furto aggravato e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza Domenico Iannò ha proposto ricorso per cassazione deducendo quale unico motivo di censura il vizio di violazione di legge per erronea determinazione della pena. Invero, la Corte territoriale pur avendo riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, tuttavia non avrebbe operato la conseguente riduzione della pena.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, riconosciuto l'imputato responsabile del reato di tentato furto aggravato in concorso, ha ritenuto che il modesto valore del bene sottratto consentiva di riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all'art. 625, n. 4 cod. pen. Tuttavia, nella determinazione della pena ha poi omesso di operare la conseguente riduzione, essendosi limitata ad applicare sulla pena base di anni sei di reclusione ed euro 180,00 di multa unicamente la decurtazione conseguente alla scelta del rito abbreviato.

La mancata applicazione in concreto della riduzione della pena per effetto della ritenuta sussistenza della circostanza attenuante integra la violazione degli artt. 62 e 69, comma 2, cod. pen. da cui discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così è deciso, 29/01/2025 Il Consigliere estensore Maria pena Mele I \e'( DEPOSITATO IN CANCELLERIA 099