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Sentenza — n. 15059/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely; prosecution's late aggravation contestation barred by Cartabia reform procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance decision dismissing proceedings due to a late contestation of an aggravating circumstance. The defense argued the appeal was valid, but the court found the appeal was filed over fifteen days after the lower court's communication. Consequently, the court declared the appeal inadmissible because it missed the statutory deadline for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 585 cod. proc. pen.; Art. 548 cod. proc. pen.: A cassation appeal must be lodged within fifteen days of the communication of the contested judgment; failure to meet this strict deadline renders the appeal inadmissible regardless of prior filings.

Parole chiave

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cassation appeal timeliness procedural deadline violation communication of judgment inadmissible appeal statutory time limits competenza del pubblico ministero ricusazione del pubblico ministero omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. proc. pen.
In tali casi, il termine previsto per l’impugnazione deve essere individuato in quindici giorni (ai sensi dell’art. 585 cod proc.
Art. 548 cod. proc. pen.
pen.), decorrente dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 548 del codice di procedura penale.
Art. 544 cod. proc. pen.
Art. 582 cod. proc. pen.
art. 624 cod. pen
Alla prima udienza, fissata per il 19 aprile 2024, la difesa, in via preliminare, eccepiva il difetto di querela e chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere, ritenuta la tardività della contestazione dell'aggravante, effettuata dal Pubblico Ministero dopo la modifica dell'art. 624 cod.
art. 582 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, De Rinaldis, Rv. 278515
Non rileva né il tempestivo deposito dell'atto nella segreteria della procura generale, né quello successivo presso la cancelleria della Corte d’appello (Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, De Rinaldis, Rv. 278515).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania nel procedimento a carico di Zappulla Nunzia nata a Sortino il 29 marzo 1937; avverso la sentenza del 14 giugno 2024 del Tribunale di Siracusa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Nunzia Zappulla è stata tratta a giudizio per rispondere del reato di furto aggravato (ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod. pen.) di energia elettrica, per essere il fatto stato commesso su cose destinate a pubblico servizio; contestazione, quella dell’aggravante, apportata il 18 gennaio 2024, successivamente al deposito del F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d - F i r m a t o D a : L U C A P I S T O R E L L I E m e s s o D a :

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b 8 2 c c 4 4 e 8 7 6 0 1 5 f F i r m a t o D a : M I C H E L E C U O C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 8 7 1 f 8 1 6 4 2 9 c e 4 9 e decreto di citazione diretta a giudizio (avvenuto il 21 giugno 2022), ma prima della notifica dello stesso, essendo, nel frattempo, entrata in vigore la norma della c.d. riforma Cartabia (d. lgs. n. 150 del 2022), che aveva mutato il regime di procedibilità del furto. Alla prima udienza, fissata per il 19 aprile 2024, la difesa, in via preliminare, eccepiva il difetto di querela e chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere, ritenuta la tardività della contestazione dell'aggravante, effettuata dal Pubblico Ministero dopo la modifica dell'art. 624 cod. pen., entrata in vigore dal 30 dicembre 2022.

All'udienza del 14 giugno 2024, il Tribunale, ritenendo che la contestazione suppletiva fosse stata effettuata tardivamente, dopo il maturare della causa di improcedibilità (verificatasi il 30 marzo 2023, quando era scaduto, senza iniziative della persona offesa, il termine di tre mesi assegnato dal legislatore alla persona offesa che aveva visto mutare il regime di procedibilità), dichiarava non doversi procedere per difetto di querela.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale, per saltum, articolando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione di legge, nella parte in cui il Tribunale avrebbe di fatto precluso al Pubblico Ministero di contestare la circostanza aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.), impedendo l’esercizio di un potere-dovere, insindacabile ed obbligatorio.

3. Il 27 marzo 2025, l’avv. Dolores Caruso, nell’interesse dell’imputata, ha presentato una memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è intempestivo e, pertanto, inammissibile. La sentenza è stata emessa il 14 giugno 2024, con motivazione contestuale depositata in udienza ed è stata comunicata il 20 giugno 2024 al Procuratore generale. In tali casi, il termine previsto per l’impugnazione deve essere individuato in quindici giorni (ai sensi dell’art. 585 cod proc. pen.), decorrente dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 548 del codice di procedura penale. Ebbene, il ricorso per cassazione è stato depositato presso la segreteria del Procuratore generale il 1° luglio 2024 e, il giorno successivo, presso l’ufficio impugnazioni della Corte d’appello e trasmesso alla cancelleria del giudice a quo (il Tribunale di Sircusa) il 18 luglio 2024.

Ed è solo in questo momento che 2 F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d - F i r m a t o D a : L U C A P I S T O R E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b 8 2 c c 4 4 e 8 7 6 0 1 5 f F i r m a t o D a : M I C H E L E C U O C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 8 7 1 f 8 1 6 4 2 9 c e 4 9 e l’impugnazione può ritenersi proposta, perché solo in questa data l’impugnazione è pervenuta dove, ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen., l’impugnazione deve essere proposta.

Non rileva né il tempestivo deposito dell'atto nella segreteria della procura generale, né quello successivo presso la cancelleria della Corte d’appello (Sez. 2, n. 7844 del 29/01/2020, De Rinaldis, Rv. 278515). Il ricorso, pertanto, essendo stato proposto oltre il termine di quindici giorni individuato ai sensi degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il