Cassation court annuls appeal judgment due to failure to notify defense counsel of citation, causing procedural nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's judgment without remittal. The defendant, Wang Yixia, argued that the appeal citation was not properly served on his defense counsel, violating procedural norms. The court found that the citation was sent to a different PEC address and no written conclusions were filed, proving the counsel lacked actual knowledge. Consequently, the court ruled the defect constituted a general nullity under Article 179 of the Code of Criminal Procedure, necessitating the annulment of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 179, 601, 429 cod. proc. pen.; Failure to notify defense counsel of the appeal citation to the correct address constitutes a general nullity that cannot be cured by the cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Luca Pistorelli - Presidente - Sent. n. sez. 418/2025 Andreina Occhipinti UP – 28/03/2025 Egle Pilla R.G.N. 3697/2025 Michele Cuoco - Relatore - Motivazione semplificata Giovanni Francolini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Wang Yixia, nato in Cina il 6 novembre 1983; avverso la sentenza del 21 maggio 2024 della Corte d’appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Yixia Wang responsabile del reato di cui agli artt. 468 e 470 cod. pen., perché, nella sua qualità di rappresentante della società H.S. s.r.l.s., poneva in vendita giocattoli e pezzi di materiale tecnico con marchio CE contraffatto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15056/2025 Roma, lì, 15/04/2025 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 179, 601 e 429 cod. proc. pen.), a mezzo del quale si deduce l’omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione in grado d’appello.
3. Il ricorso è fondato. Il giudizio di appello è stato celebrato secondo il rito cartolare. Dall’esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale de vizio denunciato), è emerso che il decreto di citazione è stato notificato ad un indirizzo PEC diverso da quello riferibile al difensore di fiducia dell’imputato e non risultano depositate conclusioni scritte. Non vi è prova, quindi, che il difensore abbia avuto conoscenza effettiva del decreto di citazione in appello. E tanto determina, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità generale, non sanata e tempestivamente eccepita con il ricorso per cassazione.
4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Bari per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Bari per l’ulteriore corso. Così deciso il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Michele Cuoco Luca Pistorelli