Cassation Court dismisses appeals against a plea bargain sentence for attempted theft due to inadmissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Zamfir Vasile and others inadmissible. The defendants challenged a Rome Tribunal's plea bargain sentence regarding theft, arguing defects in the conviction of consummated versus attempted crime and the penalty determination. The court rejected these arguments because the first lacked analytical motivation in the lower court's decision, while the second was inadmissible as it did not fall within the specific statutory grounds for cassation review of plea bargains.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern only the determination of the penalty rather than the expression of the defendant's will, lack of correlation, or legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da Zamfir Vasile nato in Romania il 19 febbraio 1993; Zamfir Gabriel nato in Romania il 5 febbraio 2002; Gogu Iuliana nata in Romania il 20 luglio 2003; avverso la sentenza dell’8 agosto 2024 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata dagli odierni ricorrenti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, cod. pen. contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale si denuncia difetto F i r m a t o D a : S A B R I N A B E L M O N T E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 4 d b 4 a 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d - F i r m a t o D a : L U C A P I S T O R E L L I E m e s s o D a :
T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b 8 2 c c 4 4 e 8 7 6 0 1 5 f F i r m a t o D a : M I C H E L E C U O C O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 8 7 1 f 8 1 6 4 2 9 c e 4 9 e di motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione dei fatti in termini di reato consumato (e non in termini di tentativo) e alla determinazione della pena; - che la prima censura, astrattamente proponibile, non può essere dedotta in quanto non si confronta con l’analitica motivazione offerta nella sentenza impugnata (che ha dato conto dell’acquisizione, da parte degli imputati, della piena ed autonoma disponibilità dei bei sottratti); - che la seconda censura è, invece, improponibile atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena, laddove, in concreto, la censura si traduce in un (asserito) vizio motivazionale afferente alla determinazione della pena; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che la causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell