Ordinanza — n. 14568/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa il 19 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha applicato a Tsertsvadze Giorgi, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 385 e 707 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo, che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe adeguatamente motivato h ordiné all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dàl'art.129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14568/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 385 e 707 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo, che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe adeguatamente motivato h ordiné all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dàl'art.129 cod. proc. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TSERTSVADZE GIORGI nato il 18/04/2000 avverso la sentenza del 19/09/2024 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 19 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha applicato a Tsertsvadze Giorgi, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 624-bis, 385 e 707 cod. pen.
2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore. La parte, con un unico motivo di ricorso, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, sostenendo, che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe adeguatamente motivato h ordiné all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, ai sensi dàl'art.129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 genn