Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for omitted proportionality assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay fines. The appellant challenged a plea bargain sentence for vehicle theft, arguing the court failed to assess proportionality. The court ruled that such proportionality arguments are not among the limited grounds for cassation against plea bargain judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are restricted to specific grounds, excluding challenges regarding the proportionality of the imposed sentence.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTOZZI ALESSIO nato a FOGGIA il 01/10/1998 avverso la sentenza del 12/11/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; si è proceduto senza formalità di procedura
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Foggia ha applicato ad Alessio Vittozzi la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reato contestato ai sensi degli artt. 56, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen., per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dell'autovettura di Luigi Colagrossi, parcheggiata sulla pubblica via, danneggiandone la serratura.
2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della congruità della pena applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso - l'omessa valutazione della congruità della pena - è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche delta somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 gennaio