Sentenza — n. 12626/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 26 settembre 2024, il Tribunale di Cosenza, quale giudice per il riesame, confermava il provvedimento del 21 giugno 2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo: - delle somme di euro 62.467,00 e di euro 153.352,00; - del ramo d'azienda riguardante i servizi di certificazione e di collaudo dei lavori; - di cinque automezzi; ritenuti tutti costituire il profitto delle plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritte a Libero Cafaro (quale amministratore di diritto dal 2017 al 2019 della srl Icover posta in liquidazione giudiziale) e a Giuseppe Cafaro (figlio di Libero, classe '99, quale amministratore di fatto della medesima dal 2017 al 2019 e poi, fino al 2023, quale amministratore di diritto).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen, art. 322 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12626/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Riprova ne era il fatto che, nell'intestazione dell'ordinanza impugnata, si erano indicati, fermo rimanendo il presidente estensore, i componenti del Collegio dell'udienza tenutasi il 18 settembre 2024 e non quelli dell'udienza del 25 settembre, in cui, appunto, si era riservata la decisione. Né nella narrativa del provvedimento si era fatto cenno alcuno agli argomenti spesi nella memoria depositata in vista dell'udienza del 25 settembre. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione all'omessa motivazione circa il fumus commissi delicti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CAFARO LIBERO nato a COSENZA il 28/10/1965 CAFARO GIUSEPPE nato a COSENZA il 25/11/1999 avverso l'ordinanza del 26/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette/sentite le conclusioni del PG SIMONETTA CICCARELLI Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore Il difensore RENDACE NICOLA del foro di COSENZA insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Il difensore CHIMENTO LUCIO del foro di COSENZA si associa alle conclusioni del co- difensore.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 settembre 2024, il Tribunale di Cosenza, quale giudice per il riesame, confermava il provvedimento del 21 giugno 2024 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo: - delle somme di euro 62.467,00 e di euro 153.352,00; - del ramo d'azienda riguardante i servizi di certificazione e di collaudo dei lavori; - di cinque automezzi; ritenuti tutti costituire il profitto delle plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascritte a Libero Cafaro (quale amministratore di diritto dal 2017 al 2019 della srl Icover posta in liquidazione giudiziale) e a Giuseppe Cafaro (figlio di Libero, classe '99, quale amministratore di fatto della medesima dal 2017 al 2019 e poi, fino al 2023, quale amministratore di diritto).
Doveva, inoltre, precisarsi come, nel ricorso presentato nell'interesse degli indagati, si argomenta solo sul sequestro del ramo d'azienda e dei cinque automezzi tutti ceduti alla spa Icover, una società di nuova costituzione, ler cui quote erano a suo tempo interamente posseduto dalla srl Icover ed oggi, invece, sono di proprietà della moglie di Libero e della madre di Giuseppe Cafaro, Maria Luisa Vivacqua. Ricalcando, infatti, il presente ricorso, il diverso ma parallelo ricorso, deciso anch'esso all'odierna udienza, proposto dagli stessi difensori nell'interesse della terza interessata, la spa Icover, rappresentata, appunto, da Maria Luisa Vivacqua. 1.1.
Il Tribunale in risposta ai dedotti motivi di riesame osservava quanto segue. Gli indagati avevano concepito un complessivo disegno di spoliazione di Icover srl, disegno attuato con le seguenti condotte: - con prelievi di somme di denaro in contanti dai conti della società ad opera degli indagati senza alcun titolo; - con il conferimento, a titolo di aumento di capitale, del ramo di azienda dedicato alla certificazione ed al collaudo dei lavori in una società di nuova costituzione (interamente posseduta dalla srl), la Icover spa; - con la cessione, sempre alla Icover spa, di cinque automezzi per un prezzo incongruo (euro 15.000, quando gli stessi erano stati acquistati due anni prima per complessivi euro 86.750,00).
Doveva inoltre considerarsi che la srl aveva poi ceduto le proprie quote nella spa a Maria Luisa Vivacqua, moglie e madre degli indagati Libero e Giuseppe.Quanto al periculum in mora si considerava che la libera disponibilità di tali beni avrebbe consentito ulteriori condotte di dispersione.
2. Propongono ricorso gli indagati Libero Cafaro e Giuseppe Cafaro (classe '99), con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. Nicola Rendace (anche per l'Avv. Lucio Chimento), articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed in particolare dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per avere, il Tribunale, omesso di considerare il verbale di udienza del 25 settembre 2024, assumendo la decisione in forza del solo verbale di udienza del 18 settembre 2024, nonostante si fosse trattato di un'udienza di mero rinvio.
Riprova ne era il fatto che, nell'intestazione dell'ordinanza impugnata, si erano indicati, fermo rimanendo il presidente estensore, i componenti del Collegio dell'udienza tenutasi il 18 settembre 2024 e non quelli dell'udienza del 25 settembre, in cui, appunto, si era riservata la decisione. Né nella narrativa del provvedimento si era fatto cenno alcuno agli argomenti spesi nella memoria depositata in vista dell'udienza del 25 settembre. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 125 cod. proc. pen., in relazione all'omessa motivazione circa il fumus commissi delicti.
Si censuravano, in particolare, le considerazioni fatte dal Tribunale in riferimento alle distrazioni ascritte ai prevenuti, concernenti le cessioni del ramo di azienda e degli automezzi. Rispetto alle quali, si affermava, non si era tenuto conto delle prospettazioni difensive, accompagnate dal deposito di ampia documentazione. Così concretandosi un'assoluta carenza di motivazione, tale da costituire un vizio di violazione di legge. 2.2.1. Si ricordava, infatti, che Icover srl, la società posta in liquidazione giudiziale, era stata fondata e di fatto amministrata da Giuseppe Cafaro, classe '36, rispettivamente padre e nonno degli odierni indagati, Libero e Giuseppe, classe '99.
Nella medesima società - attiva nell'amministrazione di condomini e nell'attività di certificazione e collaudo di lavori - avevano prestato, nel corso deli anni, la loro attività lavorativa, appunto, il figlio Libero e il nipote Giuseppe. Giuseppe, classe '36, per l'età avanzata, aveva poi abbandonato l'attività.Il figlio Libero ed il nipote Giuseppe, gli odierni indagati, avevano deciso di scindere le due attività, conferendo il ramo d'azienda deputato alla certificazione ed al collaudo dei lavori ad una società di nuova costituzione, una spa (con un capitale di 50.000 euro interamente posseduto da Icover srl) ra cui avevano assegnato il medesimo nome, Icover.
Tale conferimento era avvenuto a titolo di aumento di capitale, per un valore di euro 110.000 (così stimato dal perito Capriotti, una valutazione mai contestata) tale da portare il complessivo capitale della spa ad euro 160.000 (sempre tutto riconducibile alla srl). Se queste erano le premesse economiche e di fatto, era evidente, per i ricorrenti, che la srl, proprietaria totalitaria della spa, non aveva patito danno alcuno dal conferimento del ramo d'azienda. Né poteva assumere rilievo, a tal fine, la circostanza che le quote di spa Icover, possedute da Icover srl, fossero state poi vendute a Maria Luisa Vivacqua (moglie di Libero e madre di Giuseppe, classe '99), visto che il corrispettivo, effettivamente versato, era stato pari a 160.000 euro e quindi all'intero valore del capitale (non risultando che la società avesse un valore maggiore). 2.2.2.
Quanto all'ulteriore oggetto del sequestro, i cinque automezzi ceduti da Icover srl a Icover spa, i ricorrenti ricordavano che si erano prodotti gli estratti conto delle società finanziarie a cui erano state pagate le rate dei finanziamenti relativi al loro acquisto, dai quali doveva dedursi che le stesse, almeno per euro 30.000, non erano state corrisposte da srl Icover, che purtuttavia era, all'epoca, ancora intestataria degli stessi, ma dai soci di spa Icover. E di ciò il Tribunale non aveva tenuto conto, laddove si era limitato ad affermare che gli automezzi, acquistati dalla srl due anni prima per euro 86.750, erano stati venduti a spa Icover, per la ben minore somma di euro 15.000.
3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in ordine al ritenuto periculum in mora. Il Tribunale si era limitato, sul punto, ad una motivazione di stile quando aveva apoditticamente affermato che la disponibilità dei beni sottoposti al vincolo avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Non si era poi tenuto conto del fatto che il sequestro del ramo d'azienda avrebbe comportato un danno ulteriore di rilevante gravità, il mancato rinnovo delle autorizzazioni amministrative necessarie per proseguire l'attività di certificazione e collaudo.4. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Simonetta Ciccarelli, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato in accoglimento del promo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo, sulla questione preliminare della indicazione sul provvedimento del collegio giudicante, è manifestamente infondato. La decisione del Tribunale per il riesame risulta, infatti, depositata il 26 settembre 2024 e richiama espressamente la riserva introitata il giorno precedente, all'udienza, quindi, del 25 settembre 2024, il cui verbale peraltro era regolarmente inserito nel fascicolo, così da doversi concludere che l'indicazione errata di due connpenti del collegio non costituiva altro che un mero errore materiale. Si deve, pertanto, fare applicazione del principio di diritto ricordato dalla sentenza Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 01, secondo cui l'indicazione, nell'intestazione della sentenza, dei nominativi di magistrati diversi da quelli che hanno deliberato integra un errore materiale dal quale, ove la sentenza sia sottoscritta dai componenti del collegio giudicante correttamente indicati nel verbale di udienza (e, nel caso di specie, il provvedimento era correttamente sottoscritto dal presidente estensore), non deriva alcuna nullità (in cui si era citata come conforme la pronuncia Sez. 3, n. 556/1996, Rv. 204707-01).
2. Così superata la questione preliminare, deve tuttavia osservarsi come, per costante orientamento di questa Corte, gli odierni indagati, che avevano ceduto ad altri, a spa Icover, di cui non erano i legali rappresentanti (essendolo la loro congiunta Vivacqua che peraltro, in tale qualità, aveva presentato ricorso, deciso all'odierna udienza), i beni sottoposti al vincolo (avendo presentato motivi di doglianza riferibili al solo sequestro del ramo d'azienda e degli automezzi ceduti a tale società, sostanzialmente mutuando l'atto di impugnazione di tale terza proprietaria) non hanno interesse ad agire.
Dato che gli indagati, odierni ricorrenti, non chiedono il riesame del vincolo reale per ottenere la restituzione a sé dei beni in sequestro (perchè già ceduti a spa Icover), risulta evidente la loro carenza di interesse ad impugnare il medesimo.Si è infatti affermato che l'indagato, non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01;
Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005 - 01). Ed appartenendo i beni ad Icover spa, occorre anche considerare che, in tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, si è precisato che l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01) Ed è, invece, pacifico che gli odierni indagati, Libero e Giuseppe Cafaro, né sono legali rappresentanti di spa Icover, né hanno agito in suo nome e nel suo interesse.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagame