Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging criminal liability instead of sentencing request validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the permitted grounds for challenging a sentencing-by-request judgment. The defense argued a defect in reasoning regarding the defendant's criminal liability, whereas the law strictly limits appeals to issues concerning the defendant's consent, the link between the request and the sentence, legal qualification, or legality of the penalty. The court ruled that since the appeal focused on liability rather than the statutory grounds, it must be rejected immediately under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing-by-request judgments are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty legality; appeals challenging criminal liability are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Luca Pistorelli - Presidente - Ord. n. sez. 461/2025 Andreina Occhipinti CC - 28/03/2025 Egle Pilla R.G.N. 5903/2025 Michele Cuoco Giovanni Francolini - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDAMONE GASPARE nato a TARANTO il 18/02/1954 avverso la sentenza del 04/12/2024 del TRIBUNALE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12506/2025 Roma, lì, 01/04/2025
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4 dicembre 2024 il Tribunale di Roma – per quel che qui rileva – ha applicato a Gaspare Cardamone la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta impropria da operazioni dolose a lui contestati.
2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione in ordine all’apprezzamento degli elementi a carico del Cardamone.
3. Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti. Difatti, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e, come esposto, la difesa – peraltro, in maniera del tutto assertiva – ha invece devoluto il vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità dell’imputato. L'inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).
4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Luca Pistorelli