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Ordinanza — n. 12298/2025 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by defendant against recusal order dismissed as inadmissible under general Cassation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant rather than by a registered defense attorney. The defendant sought to challenge a recusal order issued by the Court of Appeal regarding a criminal proceeding in Livorno. The Court applied the general rules of Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which require such appeals to be submitted by qualified counsel, thereby rejecting the personal filing.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court against recusal orders must be filed by a registered defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure recusal order challenge personal filing inadmissibility defense attorney requirement Cassation general rules modifica di misure cautelari eccezioni processuali rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
art. 45 cod. proc. pen
2018, Aiello); Considerato che il ricorso in esame, afferente alla materia della ricusazione, soggiace alla predetta regola generale — cui si sottraggono soltanto quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Grandi Barbara nata a Cecina il 03/07/1975 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 della Corte di appello di Firenze sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria; OSSERVA Rilevato che l'imputata Barbara Grandi propone personalmente ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Firenze che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice del Tribunale di Livorno, incaricato di celebrare un procedimento penale a carico dell'istante; Rilevato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017, fissa le regole generali idonee a disciplinare qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione ed applicabili, in quanto tali, non solo alle impugnazioni avverso le sentenze di merito, ma anche a tutte le diverse ed eterogenee previsioni speciali che, in relazione a specifici modelli procedimentali (siano essi di natura cautelare, esecutiva, estradiz'onale o di prevenzione), consentono di proporre ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti (cfr. paragrafo 7 del considerato in diritto Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello); Considerato che il ricorso in esame, afferente alla materia della ricusazione, soggiace alla predetta regola generale — cui si sottraggono soltanto quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.) in cui la Corte di cassazione sia investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso, cfr. Sez. U Aiello cit. paragrafo 8.4 — e che, pertanto, è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen