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Sentenza — n. 12294/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12294/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in esito all'udienza in camera di consiglio celebrata a seguito di opposizione, presentata dalla persona offesa Rita Maria Riccio, alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal Pubblico Ministero in relazione al procedimento penale per furto istaurato a carico di Assunta Masiello, ha disposto l'archiviazione del procedimento predetto nei termini richiesti dal Pubblico Ministero.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 12294/2025 — snpen · Corte di Cassazione: A conferma, del resto, dello specifico onere della persona sottoposta ad indagine di far valere, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, le ragioni connesse all'assenza di tipicità del fatto o di procedibilità del reato, suscettibili, ove riconosciute fondate, di paralizzare gli effetti pregiudizievoli dell'archiviazione pronunciata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., si pone il contenuto della disposizione di cui all'art. 408, comma 2, cod. proc. pen., che, in caso di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, obbliga il pubblico ministero a darne avviso alla sola parte offesa che ne abbia fatto richiesta.

Parole chiave

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indagine per furto licenziamento per furto incendio colposo volontà di appropriarsi della cosa azione civile tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagata Assunta Masiello, affidando l'impugnativa a tre motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
art. 131-bis cod. pen
285076); questo perché - si è spiegato - il diritto vivente, enunciando il principio secondo cui «Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASIELLO ASSUNTA nato a TEANO il 01/08/1958 avverso l'ordinanza del 11/10/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette le conclusioni rassegnate con requisitoria in data 7 febbraio 2025 dal Procuratore Generale, in persona del Dottor Aldo Esposito, che ha chiesto disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in esito all'udienza in camera di consiglio celebrata a seguito di opposizione, presentata dalla persona offesa Rita Maria Riccio, alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal Pubblico Ministero in relazione al procedimento penale per furto istaurato a carico di Assunta Masiello, ha disposto l'archiviazione del procedimento predetto nei termini richiesti dal Pubblico Ministero.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'indagata Assunta Masiello, affidando l'impugnativa a tre motivi, enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Lumeggiato l'interesse attuale e concreto sotteso alla proposta impugnazione, protesa ad ottenere una formula assolutoria piena, come tale atta ad inibire eventuali pretese risarcitorie della parte offesa, nonché a garantire il ripristino della onorabilità della ricorrente, è dedotto, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., che il provvedimento impugnato, sarebbe affetto da violazione di legge e da vizio argomentativo: 2.1. avendo taciuto degli elementi di fatto atti a denotare l'assenza di offensività della condotta tenuta dalla ricorrente, limitatasi a raccogliere della legna, sparsa nel fondo per effetto degli agenti atmosferici, altrimenti destinata a decomporsi; 2.2. essendo corredato da motivazione apparente o, comunque, manifestamente illogica, nella parte in cui, avendo ritenuto non decisiva la questione del titolo di proprietà del fondo sul quale il fatto si era consumato o quella del possesso dello stesso, aveva taciuto in ordine al decisivo problema della legittimità o meno dell'operato della ricorrente; 2.3. non avendo esaminato il profilo della colpevolezza della ricorrente, la quale, avendo ritenuto di avere, quantomeno, il compossesso della strada sulla quale erano sparsi i tronchi d'albero di cui si sarebbe appropriata, era stata animata dall'intento di rendere agibile il percorso e non da quello di rubare il legname.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Questa Corte ha affermato che «L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076); questo perché - si è spiegato - il diritto vivente, enunciando il principio secondo cui «Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione» (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463), ha riconosciuto che tale provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione.

2. I riportati approdi interpretativi, nello scolpire il carattere decisorio del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, danno allora conto di come l'avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, che il Pubblico Ministero è tenuto a dare, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. non solo alla persona offesa dal reato ma anche alla persona sottoposta alle indagini, miri a sollecitare un'opposizione da parte dei destinatari calibrata non solo su ragioni processuali ma anche su ragioni sostanziali: essi, infatti, sono obbligati ad «indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta», ossia a spiegare, la persona sottoposta ad indagine, perché il fatto oggetto di addebito sarebbe privo degli indici di tipicità del reato contestato o della prevista condizione di procedibilità e, la persona offesa, perché il fatto non sarebbe caratterizzato da esigua offensività.

A conferma, del resto, dello specifico onere della persona sottoposta ad indagine di far valere, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, le ragioni connesse all'assenza di tipicità del fatto o di procedibilità del reato, suscettibili, ove riconosciute fondate, di paralizzare gli effetti pregiudizievoli dell'archiviazione pronunciata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., si pone il contenuto della disposizione di cui all'art. 408, comma 2, cod. proc. pen., che, in caso di richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, obbliga il pubblico ministero a darne avviso alla sola parte offesa che ne abbia fatto richiesta.

Da ciò deriva che la mancata opposizione della persona sottoposta ad indagine all'archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto determina a suo carico una preclusione all'impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza di archiviazione emessa ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Né vale a superare tale preclusione il fatto della partecipazione della persona sottoposta ad indagini al contradditorio sviluppatosi a seguito dell'opposizione all'archiviazione richiesta per particolare tenuità del fatto presentata dalla parte offesa, essendo tale contradditorio necessariamente limitato ai temi d'interesse dell'opponente: ossia, la non esiguità del fatto già compiutamente integrante il reato contestato.

3. Alla stregua di quanto fin qui argomentato, deve rilevarsi che, nel caso al vaglio, alla persona sottoposta ad indagini, Assunta Masiello, era preclusa la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del furto di legname addebitatole, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 11 ottobre 2024, non avendo ella presentato opposizione alla corrispondente richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero presso quel Tribunale in data 20 novembre 2023 e, anzi, avendo insistito tramite il proprio difensore, in esito all'udienza camerale del 15 luglio 2024, celebratasi a seguito dell'opposizione alla predetta richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa, Rita Maria Riccio, per «l'archiviazione, chiedendone l'accoglimento» (cfr. verbale d'udienza del 15 luglio 2024): tanto dimostrando, una volta per tutte, che l'odierna ricorrente aveva prestato acquiescenza alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu