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Ordinanza — n. 12291/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12291/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREVITI FRANCESCO nato a MESSINA il 26/01/1956 avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Vito Lacoppola, che ha concluso chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12291/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il principio secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834; Sez. 4, Sentenza n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834 — 01).

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio istanza di revisione penale procedure di ricorso motivi che possono invocarsi allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREVITI FRANCESCO nato a MESSINA il 26/01/1956 avverso la sentenza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA; letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Vito Lacoppola, che ha concluso chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'imputato Previti Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina; Considerato che i motivi proposti — che contestano violazione e falsa applicazione di legge, vizi di motivazione e di travisamento delle risultanze del procedimento in ordine al reato di cui all'art.581 cod. pen., — non sono consentiti in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), perché finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Ritenuto che il principio secondo il quale il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum, e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Rv. 236860; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834; Sez. 4, Sentenza n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834 — 01).

3. Ne consegue che il ricorso va qualificato come appello, e va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio. C