Sentenza — n. 12287/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di Deiana Enrico per il furto di un decespugliatore commessol'll agosto 2022, riducendo però l'ammontare della pena inflitta. Ricorre l'imputato denunciando la nullità della sentenza per assenza di motivazione. La motivazione fa riferimento ad altri soggetti e ad altri fatti.
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Generato dall'IASentenza — n. 12287/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre l'imputato denunciando la nullità della sentenza per assenza di motivazione. La motivazione fa riferimento ad altri soggetti e ad altri fatti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Deiana Enrico nato a Settimo San Pietro il 28/04/1972 avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di Deiana Enrico per il furto di un decespugliatore commessol'll agosto 2022, riducendo però l'ammontare della pena inflitta.
2. Ricorre l'imputato denunciando la nullità della sentenza per assenza di motivazione. La motivazione fa riferimento ad altri soggetti e ad altri fatti.
3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La motivazione della sentenza non è pertinente all'oggetto del processo, quindi è da considerarsi inesistente. Neppure può ritenersi che vi sia un mero errore di "collazione" della intestazione della sentenza con la motivazione, poiché il dispositivo della sentenza - documento è esatto, nel senso che si riferisce all'imputato.
3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari. Così deci