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Sentenza — n. 12094/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12094/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12094/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 settembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta – all’esito del gravame interposto da Giuseppe Dierna – ha confermato la pronuncia in data 18 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per i delitti di cui all’art. 476 cod. pen. a lui ascritti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, l’aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 476 cod. pen, artt. 526 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12094/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con il primo motivo non è stato prospettato anche il vizio di motivazione bensì unicamente la violazione della legge penale (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), sub specie dell'erronea applicazione della stessa al caso concreto, poiché si sarebbe erroneamente fondata la sussistenza della recidiva reiterata su condanne divenute definitive dopo la commissione dei fatti oggetto del presente procedimento (il che, a sua volta, è il presupposto del divieto di bilanciamento ex art. 69, comma 4, cod. pen., applicato dalla Corte di appello).

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale false dichiarazioni senza giuramento accertamento inesatto dei fatti verdetto di colpevolezza termine processuale perentorio principio in dubio pro duriore

Disposizioni normative citate

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art. 476 cod. pen
3 sentenza impugnata); - dunque, il termine massimo di prescrizione del delitto di cui all’art. 476, comma 1, cod.
artt. 526 cod. pen
Con il secondo motivo sono stati addotti la violazione artt. 526 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Paola Borrelli - Presidente - Sent. n. sez. 287/2025 Matilde Brancaccio UP - 28/02/2025 Michele Cuoco R.G.N. 634/2025 Giovanni Francolini - Relatore - Rosaria Giordano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIERNA GIUSEPPE nato a GELA il 01/02/1960 avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d'appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini; lette: la requisitoria presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Gaspare Sturzo che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni rassegnate dall’avvocata Lara Gaetana Amata che, nell’interesse dell’imputato, ha insistito nell’accoglimento del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12094/2025 Roma, lì, 26/03/2025

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 settembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta – all’esito del gravame interposto da Giuseppe Dierna – ha confermato la pronuncia in data 18 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per i delitti di cui all’art. 476 cod. pen. a lui ascritti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, l’aveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 99 e 69, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe negato la prevalenza delle attenuanti generiche ritenendo sussistente la recidiva reiterata, e ciò quantunque il Dierna abbia riportato una sola condanna definitiva precedente ai fatti oggetto del presente procedimento. 2.2.

Con il secondo motivo sono stati addotti la violazione artt. 526 cod. pen. [scil. 522 cod. proc. pen.], 476 cod. pen. e 531, comma 2, cod. proc. pen., in quanto: le imputazioni sarebbero indeterminate con riguardo al tempus (indicato per tutte in data antecedente e prossima al 10 ottobre 2016), la Corte di appello avrebbe indicato in motivazione la data soltanto di quattro dei reati ascritti al ricorrente (permanendo l’incertezza sugli altri), di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza di primo grado poiché, in caso di incertezza, dovrebbe aversi riguardo (per il favor verso l’imputato) alla data più risalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Con il primo motivo non è stato prospettato anche il vizio di motivazione bensì unicamente la violazione della legge penale (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), sub specie dell'erronea applicazione della stessa al caso concreto, poiché si sarebbe erroneamente fondata la sussistenza della recidiva reiterata su condanne divenute definitive dopo la commissione dei fatti oggetto del presente procedimento (il che, a sua volta, è il presupposto del divieto di bilanciamento ex art. 69, comma 4, cod. pen., applicato dalla Corte di appello).

Ciò posto: - il Tribunale aveva ritenuto la contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen., in relazione al comma 2 dello stesso articolo); - l’atto di appello, per vero assertivo, aveva chiesto la disapplicazione della recidiva in «mancanza di una relazione qualificata tra i precedenti» – che, ad avviso della difesa, avrebbero indole diversa – «e il fatto specifico», senza tuttavia contestare la qualificazione della recidiva come reiterata (cfr. atto di appello); - la Corte distrettuale, pur condividendo espressamente quanto ritenuto dal primo Giudice, ha argomentato in ordine alla specificità della recidiva, indicando gli elementi per cui ha considerato i reati per cui l’imputato ha già riportato condanna della stessa indole di quelli qui in imputazione, richiamando sia un precedente anteriore sia condotte successive; - purtuttavia, è dirimente considerare che, in mancanza di censura sulla recidiva reiterata – che, peraltro al di là del sua carattere specifico o meno (cfr. art. 99, comma 4, cit.), non consente la prevalenza, rispetto a essa, delle circostanze attenuanti generiche (cfr. art. 69, comma 4, cod. pen., che richiama «i casi previsti dall’art. 99, quarto comma», ossia tutte le ipotesi di recidiva reiterata) – la Corte di appello ha fatto applicazione del divieto di prevalenza in conformità alla legge penale, a prescindere dalla motivazione che ha espresso.

Ragion per cui l’erroneo iter esposto nella sentenza impugnata non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo e deve qui essere rettificato nei termini appena esposti (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.).

2. Il secondo motivo è del tutto generico e manifestamente infondato. Al di là del fatto che la genericità dell’imputazione non costituisce una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, e non risulta esser stata tempestivamente eccepita (non potendo, dunque, essere sottoposta al vaglio di questa Corte), e che la difesa deduce la prescrizione dei reati in maniera parimenti generica, mette conto segnalare che (a fronte della contestazione di tutti i fatti come commessi in data antecedente e prossima al 10 ottobre 2016): - il fatto più risalente indicato in sentenza si colloca il 6 novembre 2015 (v. p. 3 sentenza impugnata); - dunque, il termine massimo di prescrizione del delitto di cui all’art. 476, comma 1, cod. pen. (la cui pena detentiva massima è di 6 anni di reclusione), è di 16 anni e 8 mesi, tenuto conto della recidiva reiterata specifica (che determina l’aumento di due terzi ex art. 99, comma 4, cod. pen.; nonché l’ulteriore aumento di due terzi per l’interruzione ex art. 161, comma 2, cod. pen.), e non è ancora decorso.

Ragion per cui non può dichiararsi la prescrizione a fortiori degli ulteriori fatti in imputazione.

3. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/02/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Francolini Paola Borrelli