Cassation court annuls validation of arrest for theft, ruling trial court erred by assessing case facts instead of police discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence Tribunal's order validating the arrest of Adeni Atif for theft, dismissing the defense's request to confirm the decision. The prosecution argued the trial judge improperly evaluated the minor value of stolen goods and the suspect's lack of prior record, which are matters for the merits phase rather than the preliminary stage. The court held that the trial judge exceeded its role by re-evaluating the gravity of the offense and the suspect's dangerousness, thereby infringing on the police's discretionary power to arrest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 381 cod. proc. pen.; The judge validating an arrest must exercise a reasonableness review of the police's discretion based on the gravity of the facts or the suspect's dangerousness, without substituting their own assessment of the case facts or the suspect's criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: ADENI ATIF nato in TUNISIA il 04/10/2006 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; lette le conclusioni rassegnate in data 31 gennaio 2025 dal Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le condusioni rassegnate, con memoria trasmessa tramite PEC in data 18 febbraio 2025, dal difensore di Adeni Atif, Avvocato Agnese Cattaneo, che ha chiesto la conferma dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze non ha convalidato l'arresto eseguito dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di Adeni Atif, colto nella quasi flagranza del reato di furto, aggravato e in concorso, di articoli di elettronica e di generi alimentari, commesso in danno del supermercato Esselunga di Galluzzo in data 27 novembre 2024.
2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica di Firenze è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 381 cod. proc. pen., per avere il Tribunale sindacato la legittimità dell'arresto facoltativo, eseguito dalla Polizia Giudiziaria, anticipando valutazioni - come quelle relative all'esiguità del danno, cagionato alla persona offesa per il modesto valore della merce rubata, nonché all'assenza di precedenti penali in capo all'arrestato - proprie del giudizio cautelare o addirittura del giudizio di merito, piuttosto che limitarsi a verificare se la Polizia Giudiziaria avesse congruamente fatto uso della propria discrezionalità dell'adottare la misura precautelare.
Discrezionalità che, nel caso di specie, sarebbe stata legittimamente utilizzata, avendo gli operanti ragionevolmente apprezzato - avuto riguardo allo stato delle loro conoscenze della vicenda -, non solo la gravità della condotta del prevenuto, il quale aveva agito con studiata abilità, essendosi valso della collaborazione di altre tre persone, ma anche la sua propensione a commettere reati predatori, essendo stato arrestato solo pochi giorni prima in quanto resosi autore di un furto con strappo per il quale si trovava sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il reato ipotizzato rientra nella previsione dell'art. 381, comma 1, lett. g), cod. proc. pen.. Si verte, pertanto, in una ipotesi di arresto facoltativo in flagranza che, a mente dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., è consentito soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
2. I parametri della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto sono alternativi; dunque, è sufficiente che ne ricorra uno soltanto perché l'arresto sia giustificato (Sez. 1, n. 17332 del 30/03/2006, Rv. 234259). La polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare della libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999).
Il giudice della convalida deve, invece, operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 265885).
3. Nella specie, il giudice ha formulato valutazioni non pertinenti, vuoi sul requisito della gravità in concreto del fatto, vuoi sulla pericolosità dei soggetti. Il Tribunale ha, infatti, apprezzato il fatto in termini di modesta entità, in ragione della sola considerazione dell'esiguo valore della merce rubata, senza per nulla tener conto delle modalità della condotta dell'arrestato, per come descritta nel verbale di arresto e per come emergente dagli atti allegati. Al contempo, ha omesso di considerare gli indici di pericolosità dell'arrestato medesimo, ricavabile dalla circostanza dell'essere stato egli tratto in arresto poco tempo prima per un reato di furto con strappo, in relazione al quale era stato sottoposto a misura cautelare coercitiva, non essendo, in senso contrario, decisivi i dati della sua incensuratezza e della sua giovane età.
4. Quanto riportato dimostra, dunque, che l'arresto è stato eseguito legittimamente. Discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici (tra le altre Sez. 5, n. 15387 del 19/02/2016, Rv. 266566).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di Adeni Atif perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così è deciso, 18/03/2025 Il Consigliere estensore IRENE SCORDAMAGLIA L