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Sentenza — n. 11758/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11758/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11758/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salvuccio Favata, per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato, in ipotesi, nell'ordinanza di questa Corte (Sez. 1, n. 2586 del 5 diclmbre 2024, depositata il 21 gennaio 2025), con la quale è stato dichiarato inamm ssibile il ricorso (presentato nell'interesse dello stesso Favata avverso la sentenzi dell'Il marzo 2024 della Corte d'appello di Caltanissetta), omettendo di notificàr€ I avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e all'imputato.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen, art. 610 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11758/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato, in ipotesi, nell'ordinanza di questa Corte (Sez. 1, n. 2586 del 5 diclmbre 2024, depositata il 21 gennaio 2025), con la quale è stato dichiarato inamm ssibile il ricorso (presentato nell'interesse dello stesso Favata avverso la sentenzi dell'Il marzo 2024 della Corte d'appello di Caltanissetta), omettendo di notificàr€ I avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e all'imputato.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti procedimento contraddittorio diritto di ottenere una decisione allegazioni insufficientemente motivate mancata comparizione all'udienza violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Salvuccio Favata, per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato, in ipotesi, nell'ordinanza di questa Corte (Sez.
art. 610 cod. proc. pen
pen., sollevando doglianze indeducibili, ed è, luindi, stato deciso ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., senza fumalità, ossia senza la necessità di uno specifico avviso alle parti dell'udienza fiss: ta per la decisione.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Favata Salvuccio nato a Mussomeli il 19 aprile 1975; avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2024 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu -atore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del riciirso; letta la memoria depositata il 15 febbraio 2025 dall'avv. Danilo Giraceli°, nell'interesse del ricorrente, con la quale, anche in replica alle conclusicini del Pubblico Ministero, si insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvuccio Favata, per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato, in ipotesi, nell'ordinanza di questa Corte (Sez. 1, n. 2586 del 5 diclmbre 2024, depositata il 21 gennaio 2025), con la quale è stato dichiarato inamm ssibile il ricorso (presentato nell'interesse dello stesso Favata avverso la sentenzi dell'Il marzo 2024 della Corte d'appello di Caltanissetta), omettendo di notificàr€ I avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e all'imputato.

2. La censura è manifestamente infondata. La difesa del Favata, infatd, non tiene conto che il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., sollevando doglianze indeducibili, ed è, luindi, stato deciso ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., senza fumalità, ossia senza la necessità di uno specifico avviso alle parti dell'udienza fiss: ta per la decisione. E, all'evidenza, non è questa la sede per rivalutare la dedu .11)ilità o - meno delle censure prospettate.

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il rizi: rrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di eurcs in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassii delle ammende. Così deciso il