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Sentenza — n. 11735/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural time limits and rejects factual re-evaluation of defamation authorship.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11735/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the criminal appeal filed by Abbondanza Christian against the second-instance judgment confirming his conviction for defamation. The appellant argued that the notification of the citation decree was untimely and that the court erred in attributing authorship of the defamatory articles to him alone. The court dismissed the procedural claim because the new forty-day appearance deadline applies only to appeals filed after July 10, 2024, whereas this appeal was lodged earlier. Regarding the merits, the court refused to re-evaluate the factual evidence, finding the logical link between the 'presidency office' label and the appellant's role sufficient to establish his responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 601, co. 3 c.p.p.; Art. 34, co. 1, lett. g) d.lgs. 10/10/2022 n. 150; The new forty-day appearance term for appeals applies only to appeals filed after July 10, 2024, and the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding.

Parole chiave

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appeal time limits defamation authorship factual re-evaluation notification tardiness presidency office sezione unite procedural admissibility perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 601, co. 3 c.p.p.
Art. 34, co. 1, lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
3, c.p.p., come modificato dall'art. 34, co.
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024
Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBONDANZA CHRISTIAN nato a GENOVA il 21/12/1974 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIE [ che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale di Savona, in data 22.11.2022, aveva condannato Abbondanza Christian alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 110, 595, co. 3, cod. pen., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di Marson Paolo.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con due motivi di ricorso, 1) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che il giudice di appello ometteva di eccepire la tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore d'ufficio dell'imputato, eseguita il 12 febbraio del 2024, per l'udienza del 14 marzo del 2024, in contrasto con il disposto dell'art. 601, co. 3, c.p.p., come modificato dall'art. 34, co. 1, lett. g), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza a partire dal 30 dicembre 2022, che impone di rispettare un termine non inferiore a quaranta giorni per comparire;

2) mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla riconducibilità all'imputato dei due articoli diffamatori, pubblicati con la dicitura, il primo, "scritto da ufficio di presidenza", il secondo "i Banditi", ufficio di cui, tuttavia, non faceva parte solo l'Abbondanza, ma anche i signori Gastiglion e D'Agostino, sicché non vi è alcuna certezza che l'autore degli scritti diffamatori sia stato il ricorrente.

3. Con requisitoria scritta, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. Nicola Lettieri, chiede che sulla questione processuale articolata con il primo motivo di ricorso, essendovi un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso venga rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte ovvero, in subordine, che venga accolto. Con conclusioni scritte del 23.9.2024, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore dell'imputato rinuncia al primo motivo di impugnazione, essendo intervenute, dopo la proposizione del ricorso, le Sezioni Unite Penali di questa Corte, che, con sentenza del 27.6.2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale in materia, insistendo, di conseguenza, solo per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Con conclusioni scritte del 18.11.2024, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore della costituita parte civile chiede che la sentenza di appello sia integralmente confermata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, come da allegata nota spese.

4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.

5. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, a prescindere dalla rinuncia del difensore del ricorrente a coltivarlo, non può non rilevarsi che, come rilevato dallo stesso difensore, le Sezioni Unite hanno risolto la questione di diritto posta dal ricorrente nel senso della infondatezza della censura articolata, affermando il principio, secondo cui la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024 (cfr.

Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095), laddove l'appello dell'imputato risulta pacificamente proposto prima di tale data. Infondato appare il secondo motivo di ricorso, che, a ben vedere, si pone ai confini della inammissibilità, perché, come è noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

In ogni caso si tratta di un rilievo intrinsecamente infondato, perché caratterizzato, se così si può dire, da una manifesta illogicità. La corte territoriale, invero, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, ha evidenziato come la riconducibilità all'Abbondanza del contenuto degli articoli diffamatori si desume con certezza dalla circostanza che, il primo, pubblicato il 7.2.2015, poi richiamato dal secondo, pubblicato il 10.2.2015, reca, in alto a sinistra, la dicitura "scritto da ufficio di presidenza, con chiaro e inequivoco riferimento all'ufficio di presidenza della testata giornalistica on line sulla quale gli articoli in questione sono stati pubblicati, i cui componenti, dunque, con tale dicitura, rivendicavano la paternità degli scritti diffamatori.

Ufficio di presidenza, si badi bene, presieduto dall'imputato, di cui erano componenti anche Castiglion Simonetta e D'Agostino Enrico, la cui partecipazione a tale organo è circostanza non idonea a porre in dubbio la responsabilità di chi quell'organo presiedeva, ma, piuttosto pone il tema del loro concorso nel reato di cui si discute, come dimostrato dal fatto che, come si evince dalla sentenza oggetto di ricorso, per il medesimo reato l'azione penale è stata esercitata anche nei loro confronti a titolo di concorrenti con il ricorrente, essendosi proceduto a carico della Castiglion separatamente, mentre nella stessa sentenza di condanna dell'Abbondanza (gravato da recidiva reiterata, specifica, nel quinquennio) pronunciata in primo grado veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti del D'Agostino, per essere il reato estinto per sopravvenuto decorso del relativo termine di prescrizione (cfr. pp. 2-3 della sentenza oggetto di ricorso).

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3.600, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in comple