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Sentenza — n. 11584/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for genericity and misapplication of satellite crime penalty rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11584/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Bolkvadze Shota and Savchak Ilia inadmissible. The first appeal was rejected for being too generic as it merely referenced the arrest report without specific legal arguments, while the second was dismissed because the court correctly applied the rule that both the main and satellite crimes' penalties increase when the main crime carries a combined sentence. Consequently, the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.; If the main crime carries a combined sentence and the satellite crime carries a custodial sentence, both penalties increase, rendering appeals challenging this increase inadmissible for lack of foundation.

Parole chiave

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inadmissible appeals genericity of complaint satellite crime penalty combined sentence increase court costs award confisca di beni tentato furto distrazione di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Mario Fortunato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in quanto l'aumento di pena per il reato satellite di cui all'art.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a Bolkvadze Shota e a Savchak Ilia - imputati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e, il secondo, anche del reato di cui all'art.
Art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
- violazione di legge in quanto l'aumento di pena per il reato satellite di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è stato effettuato anche con riguardo alla pena pecuniaria, nonostante che per detto reato sia comminata la sola pena detentiva.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a Bolkvadze Shota e a Savchak Ilia - imputati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e, il secondo, anche del reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751
Come chiarito da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 (§ 6.2., lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BOLKVADZE SHOTA nato il 24/05/1983 SAVCHAK ILIA nato il 26/02/1980 avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Marco Paternello, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia ha applicato a Bolkvadze Shota e a Savchak Ilia - imputati di tentato furto in abitazione pluriaggravato e, il secondo, anche del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 - la pena concordata con il p.m.: - per il primo, anni, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 400 di multa, con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza; - per il secondo, anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa (con le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, pena base per il furto, anni 2, mesi 1 di reclusione e 500 euro di multa, aumentata per la continuazione di mesi 2 di reclusione ed euro 100 di multa, ridotta per il rito).

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione Bolkvadze Shota, attraverso il difensore Avv. Guglielmo Pezzotta, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla confisca, che non essendo oggetto dell'accordo tra le parti, richiedeva una motivazione assente nella sentenza impugnata.

3. Avverso la medesima sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione Savchak Ilia, attraverso il difensore Avv. Mario Fortunato, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione di legge in quanto l'aumento di pena per il reato satellite di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 è stato effettuato anche con riguardo alla pena pecuniaria, nonostante che per detto reato sia comminata la sola pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso di Bolkvadze Shota è inammissibile per genericità. Premesso che già l'imputazione fa riferimento all'utilizzo di attrezzi per lo scasso, a piedi di porco, etc., la sentenza impugnata richiama per relationem il contenuto del verbale di arresto con il quale il ricorrente in nessun modo si confronta, il che rende ragione dell'aspecificità dell'impugnazione.3. Anche il ricorso di Savchak Ilia è inammissibile. Come chiarito da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751 - 01 (§ 6.2., lett. e), «se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave», sicché la censura è manifestamente infondata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle