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Sentenza — n. 11578/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding aggravated threat by mafia method, upholding lower court's finding of criminal organization context.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Luigi Bevilacqua's appeal against a conviction for aggravated threats using the mafia method. The lower courts found that Bevilacqua's threatening words, delivered in a family context where two sons were clan members and in a region with high organized crime, objectively possessed the specific characteristics of mafia violence. The court dismissed the appeal because the appellant's argument failed to demonstrate that the threat lacked the penetrating and energetic nature derived from its alleged mafia origin.

Regesto Legislator

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Art. 264-bis c.p.; The aggravating circumstance of utilizing the mafia method does not require proof of an existing criminal association, but only that the violence or threat assumes the specific characteristics of mafia violence, deriving from its alleged origin in a criminal society dedicated to multiple heinous crimes.

Parole chiave

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mafia method aggravation threats criminal organization family clan context regional crime incidence objective threat characteristics minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Carlo Ercolino, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza del metodo mafioso.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni
Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada
285018 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/10/1975 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Sabrina Passafiunne, che, richiamandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. Carlo Ercolino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 12/04/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 21/03/2023 con la quale il Tribunale di Napoli aveva dichiarato Luigi Bevilacqua responsabile del reato di minaccia aggravata dal metodo mafioso ai danni di Pasquale Cante e lo aveva condannato alla pena di giustizia. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Luigi Bevilacqua, attraverso il difensore Avv. Carlo Ercolino, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza del metodo mafioso.

La sentenza impugnata fa riferimento alla condanna per estorsione aggravate riportata dal figlio del ricorrente, che, tuttavia, non ha mai subito alcuna condanna, mentre del tutto inconferente è il riferimento al /ocus, ossia a Qualiano, non potendosi certo ritenere che ogni reato ivi commesso sia aggravato dal metodo mafioso. Nonostante il carattere intimidatorio, le parole dell'imputato non possono dirsi oggettivamente idonee ad esercitare una coartazione con i caratteri propri di un'organizzazione mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025 - 01).

La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio di diritto richiamato, in quanto, da un lato ha fatto riferimento allo stesso contenuto linguistico delle frasi minacciose pronunciate dall'imputato, allusive di un'"appartenenza" criminosa, mentre, dall'altro, ha richiamato il contesto nel quale i fatti si svolsero: il contesto generale, quello di un territorio storicamente caratterizzato da un'elevata incidenza della criminalità organizzata, e il contesto familiare del ricorrente, caratterizzato dal fatto che due figli sono intranei a un clan camorristico.

Il ricorso opera una lettura atomistica dei vari elementi e ne offre una lettura che ne svilisce la valenza ricostruita dai giudici di merito in linea con i dati probatori richiamati e in termini immuni da vizi logici. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro