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Sentenza — n. 11576/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11576/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 16 dicembre 2019 del Tribunale di Ragusa che aveva affermato la penale responsabilità di Biagio Carlo Arena e Salvatore Lo Bue per il delitto di violenza privata aggravata in quanto commessa da più persone riunite e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. In particolare, i due imputati risultano condannati per avere costretto Giorgio Caccamo, venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, a proseguire la sua attività di vendita in un luogo diverso da quello da lui inizialmente occupato; più precisamente, avrebbero trainato con un loro autocarro l'autoveicolo di Giorgio Caccamo con a bordo quest'ultimo fino ad un'altra via della città di Ragusa per poi posteggiare il loro autocarro nel posto precedentemente occupato dall'autoveicolo del loro concorrente.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11576/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La polizia giudiziaria era intervenuta sul posto ed aveva potuto solo rilevare la presenza sul manto stradale di una striscia lasciata dalla gomma di uno pneumatico, ma non era stato accertato che detto segno fosse stato lasciato dagli pneumatici del veicolo utilizzato dalla parte civile. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 62-bis cod. pen, per avere la Corte territoriale illogicamente negato le circostanze attenuanti generiche in virtù dei precedenti penali degli imputati, sebbene essi siano risalenti ad un tempo così lontano da non poter più avere alcuna rilevanza. 2.3.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione testimone a carico sorpasso non consentito reati contro le pubbliche comunicazioni reati violenti infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ne deriva che risulta violato l'art. 129, comma 1, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Arena Biagio Carlo, nato a Vittoria il 04/05/1969, 2. Lo Bue Salvatore, nato a Caltanissetta il 27/04/1964 avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; lette le richieste del difensore dei ricorrenti, Avv. Michele Savarese, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del 16 dicembre 2019 del Tribunale di Ragusa che aveva affermato la penale responsabilità di Biagio Carlo Arena e Salvatore Lo Bue per il delitto di violenza privata aggravata in quanto commessa da più persone riunite e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. In particolare, i due imputati risultano condannati per avere costretto Giorgio Caccamo, venditore ambulante di prodotti ortofrutticoli, a proseguire la sua attività di vendita in un luogo diverso da quello da lui inizialmente occupato; più precisamente, avrebbero trainato con un loro autocarro l'autoveicolo di Giorgio Caccamo con a bordo quest'ultimo fino ad un'altra via della città di Ragusa per poi posteggiare il loro autocarro nel posto precedentemente occupato dall'autoveicolo del loro concorrente.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Salvatore Lo Bue e Biagio Carlo Arena, a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sulla deposizione testimoniale della persona offesa che, essendosi costituita parte civile, essendo portatrice di interessi economici e svolgendo la sua attività economica in concorrenza con quella degli imputati, era inattendibile Neppure le dichiarazioni della persona offesa erano in alcun modo riscontrate.

La polizia giudiziaria era intervenuta sul posto ed aveva potuto solo rilevare la presenza sul manto stradale di una striscia lasciata dalla gomma di uno pneumatico, ma non era stato accertato che detto segno fosse stato lasciato dagli pneumatici del veicolo utilizzato dalla parte civile. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 62-bis cod. pen, per avere la Corte territoriale illogicamente negato le circostanze attenuanti generiche in virtù dei precedenti penali degli imputati, sebbene essi siano risalenti ad un tempo così lontano da non poter più avere alcuna rilevanza. 2.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano che il reato era già estinto per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità 4. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Il reato è stato commesso in data 15 febbraio 2015 ed il termine massimo di prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. è pari ad anni sette e mesi sei. Considerato che nel corso dei precedenti gradi di giudizio il termine è rimasto sospeso per complessivi 281 giorni, il reato si è estinto per prescrizione già in data 29 maggio 2023, prima della pronuncia della sentenza di appello.

Ne deriva che risulta violato l'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. che imponeva alla Corte di appello di rilevare d'ufficio la estinzione del reato per prescrizione. Non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione, mentre il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili, dovendo trovare applicazione l'art. 578, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricor