Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11574/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11574/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile Salvo Jessica avverso la sentenza del 14 dicembre 2021 del Giudice di pace di Lugo che aveva prosciolto Riccardo Paladini dall'imputazione di minaccia per «insufficienza di prove». Il Tribunale, nell'emettere detto provvedimento, si è limitato a richiamare l'art. 393, comma 3, cod. proc. pen. e gli artt. 36 e 38 d.lgs. n. 274 del 2000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 576 cod. proc. pen, art. 393 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11574/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale, nell'emettere detto provvedimento, si è limitato a richiamare l'art. 393, comma 3, cod. proc. pen. e gli artt. 36 e 38 d.lgs. n. 274 del 2000.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda di ricusazione ricorso di annullamento minaccia nel diritto penale impugnazione della cancellazione revoca della sospensione condizionale istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 576 cod. proc. pen
Ne deriva che è in ogni caso applicabile il disposto dell'art. 576 cod. proc. pen.
art. 393 cod. proc. pen
pen., applicabile alla data del 20 gennaio 2022 - data di proposizione dell'appello - anche in relazione alle sentenze emesse dal giudice di pace, non potendo applicarsi, ratione temporis, il comma 3 dell'art. 393 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Salvo Jessica, nata a Milazzo il 31/07/1989, nel procedimento a carico di Paladini Riccardo, nato a Firenze il 17/11/1969 avverso la ordinanza del 11/01/2024 del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per il giudizio; lette le richieste del difensore della parte civile, Avv. Silvia Alvisi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile Salvo Jessica avverso la sentenza del 14 dicembre 2021 del Giudice di pace di Lugo che aveva prosciolto Riccardo Paladini dall'imputazione di minaccia per «insufficienza di prove». Il Tribunale, nell'emettere detto provvedimento, si è limitato a richiamare l'art. 393, comma 3, cod. proc. pen. e gli artt. 36 e 38 d.lgs. n. 274 del 2000.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso la parte civile Jessica Salvo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo, con il quale sostiene la propria legittimazione a proporre appello avverso la sentenza di primo grado ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., applicabile alla data del 20 gennaio 2022 - data di proposizione dell'appello - anche in relazione alle sentenze emesse dal giudice di pace, non potendo applicarsi, ratione temporis, il comma 3 dell'art. 393 cod. proc. pen. nel testo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, non ancora in vigore al momento della proposizione dell'appello.

3. Il ricorso è fondato. La sentenza del Giudice di pace è stata pronunciata in data 14 dicembre 2021 e depositata il 30 dicembre 2021, ossia tardivamente. La parte civile ha comunque proposto impugnazione tempestivamente in data 20 gennaio 2022. Il comma 3 dell'art. 393 cod. proc. pen., nel testo attualmente in vigore per effetto delle modiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, non può in ogni caso trovare applicazione nel caso di specie. Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537). Conseguentemente, ai fini della ammissibilità dell'impugnazione, occorre fare riferimento alla disciplina in vigore al momento della pronuncia della sentenza e quindi al testo dell'art. 393 cod. proc. pen. anteriore alle modifiche apportate dal citato d.lgs. Ne deriva che è in ogni caso applicabile il disposto dell'art. 576 cod. proc. pen. (nel testo risultante per effetto dell'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha soppresso le parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero»), che - nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale - riconosce alla parte civile la legittimazione ad appellare, senza limiti, agli effetti della responsabilità civile tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio.

In particolare, ferma restando la particolare facoltà di proporre appello anche ai fini dell'affermazione di responsabilità penale in caso di previa citazione diretta da parte della persona offesa, la parte civile rimane legittimata, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. (applicabile anche al rito di fronte al giudice di pace in virtù del generale rinvio operato dall'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000), a proporre appello avverso la sentenza di assoluzione, purché lo stesso sia proposto al solo fine di ottenere la condanna dell'imputato ai fini civili (Sez.

U, n. 27614 del 29/3/2007, Lista; Sez. 4, n. 48059 del 16/11/2023, Mitrea, non mass.; sez. 5, n. 4695 del 5/12/2008, dep. 2009, Simoni, Rv. 242605; n. 23726 del 31/3/2010 Sez. 5, n. 18252 del 07/01/2016, G., Rv. 267143; nonché Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Catalano, Rv. 283748, in motivazione). Nella medesima direzione si muove anche il principio espresso da Sez. U. n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130, per il quale l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili.

Nemmeno, nel caso di specie, si ravvisano altre ragioni di inammissibilità dell'appello.

4. Concludendo, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso del giudizio di appello. Deve essere rimessa al Tribunale di Ravenna anche la regolamentazione tra le parti private delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribuna