Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for citing substantive law errors not covered by plea bargain appeal rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the defendant's complaint regarding the recognition of a mitigating circumstance fell outside the statutory grounds for reviewing plea bargain sentences. The appellant argued the trial court erred in applying Article 62 of the Penal Code, but the Court noted that Article 448 of the Code of Criminal Procedure restricts cassation appeals on plea bargains to specific procedural and legal qualification issues. Consequently, the court ruled that substantive errors concerning the existence of mitigating circumstances are not reviewable in this context, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or penalty illegality, excluding substantive errors regarding the existence of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Halilovic Franco nato a Lecco il 3 gennaio 1983; avverso la sentenza del 23 settembre 2024 del Tribunale di Busto Arsizio; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da Franco Halilovic in ordine al reato di tentato furto contestato in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; - che la censura è indeducibile atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena, laddove, in concreto, la censura si traduce in un (asserito) vizio motivazionale afferente alla sussistenza di una circostanza del reato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2025 Il Consigl ere estens e Il Pres