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Sentenza — n. 11238/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention for money laundering, upholding prior court's reasoning on public exposure aggravating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11238/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mario Esposito's appeal against the confirmation of home detention for money laundering. The lower court correctly identified the stolen vehicle as parked on a public street, contrary to the defense's claim it was in a private area, and found the defendant's history of property crimes justified the precautionary measure. The court ruled that cassation review is limited to verifying the logical consistency of the lower court's reasoning rather than re-evaluating factual circumstances or the necessity of the detention.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 292 c.p.p.: In cassation proceedings regarding personal precautionary measures, the court must verify the logical consistency of the lower court's reasoning regarding the gravity of the indicia and the existence of precautionary needs, without re-evaluating factual circumstances or the necessity of the measure.

Parole chiave

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precautionary measures home detention money laundering aggravating circumstance public exposure cassation review logical consistency risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Al sensi dell'art. 616 cod.
Art. 292 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
Art. 275-bis c.p.p.
Il Giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari (con divieto di comunicazione con persone diverse da chi coabita con lui o lo assiste e applicazione degli strumenti di controllo previsti dall'art. 275-bis cod.
art. 275-bis cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari (con divieto di comunicazione con persone diverse da chi coabita con lui o lo assiste e applicazione degli strumenti di controllo previsti dall'art. 275-bis cod.
art. 292 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01
Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; ex multis, Sez.
Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01
215828-01; confronta, ex multis, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01).
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01
215828-01; ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez.
Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01
276976-01), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Esposito Mario nato a Angri (SA) il 05/06/1967 avverso l'ordinanza del 11/11/2024 del TRIB. LIBERTA' di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Nocera Inferiore ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari (con divieto di comunicazione con persone diverse da chi coabita con lui o lo assiste e applicazione degli strumenti di controllo previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.) nei riguardi di Esposito Mario, gravemente indiziato del reato di riciclaggio.

2. Il Tribunale del riesame di Salerno, riqualificando l'accusa ai sensi dell'art.624, comma 1, numeri 2 e 7 cod. pen., ha confermato la misura.

3. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l'indagato. 2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge. In particolare, sarebbe stata erroneamente ritenuta l'aggravante di cui all'articolo 625, comma 1, numero 7, cod. pen., dell'esposizione della cosa a pubblica fede, laddove nella querela della persona offesa era stato dedotto che il veicolo oggetto del furto era parcheggiato all'interno del centro San Luca, luogo privato, e non sulla pubblica via. 2.2. Col secondo motivo si duole di vizi di motivazione per la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tale pericolo in relazione ai precedenti penali per reati contro il patrimonio. Si assume, però, col ricorso, che l'Esposito, pur gravato da "innumerevoli precedenti penali specifici", aveva commesso l'ultimo in ordine di tempo 15 anni prima, dunque in epoca molto remota, dedicandosi, dopo un lungo periodo di detenzione, ad una lecita attività lavorativa. Inoltre, non sarebbe stata considerata la condotta post delictum dell'Esposito, che aveva ammesso sin da subito la sua responsabilità, con condotta non finalizzata a trarre profitto economico, ma per un momento di difficoltà dovuto alla carenza di lavoro, mostrandosi pentito e disposto a fare il possibile per rimediare al torto commesso.

Infine, si rimarca come il ricorrente potesse beneficiare di vari istituti premiali, e che dunque fosse eccessivo mantenere una misura cautelare per un reato che avrebbe potuto essere dichiarato estinto anche con il risarcimento del danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1 Il primo motivo non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale, riportando in maniera adesiva la ricostruzione operata dal Giudice per le indagini preliminari, peraltro basata sulle stesse parole dell'indagato, ha dato atto che il mezzo rubato fosse stato parcheggiato dinanzi l'hotel congressi Excelsior, "all'esterno, sulla pubblica via". La ricostruzione, fondata sulle parole del medesimo indagato, appare dunque corretta ed immune da vizi o errori di sorta, sicché il motivo va rigettato. 1.2.

Il secondo motivo chiede un'inammissibile rivalutazione delle esigenze cautelari, qui preclusa, trascurando del tutto la ratio decidendi del provvedimento impugnato. In esso si evidenzia come l'Esposito, scarcerato nel 2019, avesse posto in essere ulteriori delitti della stessa specie, oltre che delitti di evasione. In particolare, dando atto che l'indagato era gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, l'ultimo dei quali per estorsione per cui v'era stata condanna irrevocabile il 25/6/2019, il Tribunale collegiale ha ritenuto la sua pregressa condotta "sintomatica dell'incapacità di reprimere un impulso a delinquere pervicace, che attesta la volontà di vivere dei proventi dei propri delitti".

Sul punto anche il Giudice per le indagini preliminari aveva evidenziato che, unitamente al veicolo in questione, ne erano stati rinvenuti altri oggetto di manipolazione, provenienti da contesti territoriali diversi. Trattasi di motivazioni del tutto logiche e prive di vizi di sorta, come tali incensurabili in questa sede. Infatti, in tema di misure cautelari personali, in sede di legittimità ci si deve limitare a verificare se i giudici di merito abbiano dato adeguato conto, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, delle ragioni che hanno indotto ad affermare, a carico dell'indagato ex art. 292 cod. proc. pen., la gravità del quadro indiziario - ovvero l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, non l'accertamento della responsabilità - e la sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla pericolosità dell'interessato e alla misura adeguata a fronteggiarla (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; confronta, ex multis, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01). Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01).

3. Al sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è