Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 11236/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against preventive seizure order for alleged lack of reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's order regarding the preventive seizure was legally sound. The prosecutor argued the trial court failed to address key evidence suggesting the seized property belonged to the defendant through a Swiss company. The court rejected this, stating the lower judge correctly found no evidence of fraudulent intent and that the prosecutor's arguments required a substantive review of the decision's logic, which is precluded at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against orders in preventive seizure proceedings are admissible only for violation of law, excluding generic criticisms of the reasoning's coherence or the judge's free assessment of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure violation of law inadmissible appeal fraudulent intent free assessment of evidence bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv.
Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele
269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.
Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017
Ma tanto significa dedurre questioni che, seppur formulate sotto il profilo della violazione di legge, sollecitano, in concreto, un inammissibile sindacato sul contenuto motivazionale del provvedimento impugnato e sulla relativa logicità e coerenza, precluso in questa sede (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno nei confronti di Rosa Cortese avverso l'ordinanza del 22 ottobre 2024 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 19 dicembre 2024 dall'avv. Tommaso Magni, nell'interesse della terza proprietaria dell'immobile sequestrato, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la qiiale il Tribunale di Livorno ha accolto l'istanza di riesame proposta da Rosa Cortese, amministratrice unica della società di diritto svizzero Palombaia s.a., terzo proprietario dell'immobile sequestrato dal giudice per l'udienza preliminare nel procedimento a carico di Giovanni Muti, imputato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi in relazione all'attività di ristorazione, esercitata sotto l'insegna "Il Cantuccio" nell'immobile sottoposto a vincolo.

2. Il ricorso è proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno e deduce, a mezzo di un unico motivo d'impugnazione, che il Tribunale avrebbe omesso di argomentare in ordine ad aspetti fondamentali della vicenda oggetto dell'imputazione:

a) che l'imputato ha sempre gestito, con continuità, ancor prima dell'acquisto del fondo da parte della società Palombaia s.a., attraverso plurime e differenti società, l'attività di ristorazione esercitata all'interno dell'immobile, generando sempre significative debitorie (per i canoni di locazione non corrisposti) mai recuperate dalla società proprietaria;

b) che la società proprietaria aveva conferito allo stesso imputato procura speciale per l'acquisto dell'immobile;

c) che la giustificazione offerta dal Tribunale (secondo cui il bene non sarebbe di proprietà dell'imputato e comunque non sarebbe oggetto di distrazione) sarebbe intrinsecamente incoerente, atteso che è proprio la formale intestazione del bene a soggetto differente lo strumento utilizzato dall'imputato per sottrarre il predetto bene dall'aggressione dei creditori sociali (dell'attività di ristorazione).

3. Il 19 dicembre 2024, l'avv. Tommaso Magni ha depositato una memoria nell'interesse dell'imputato Giovanni Muti, con la quale chiede il rigetto del ricorso evidenziando:

a) l'omessa indicazione dei capi e dei punti delia decisione ai quali si riferisce l'impugnazione e la conseguente genericità del motivo formulato;

b) la formulazione di motivi non consentiti, in quanto diretti a censurare il profilo motivazionale di un provvedimento (l'ordinanza emessa dal Tribunale sull'istanza di riesame avverso una misura reale) impugnabile solo per violazione di legge

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608;

Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). Ebbene, il Tribunale ha ritenuto documentalmente accertata l'appartenenza dell'immobile alla società svizzera ricorrente (oggi integralmente partecipata dalla moglie dell'imputato, ma amministrata dalla Cortese) ed ha rilevato come, in assenza di specifici accertamenti in ordine alla provvista con la quale è stato acquistato, non sarebbe ipotizzabile alcuna condotta distrattiva (oggetto delle contestazioni). A fronte di ciò, il Procuratore ricorrente deduce l'omessa valutazione di alcune circostanze, in ipotesi accusatoria, significative della riconducibilità dell'immobile all'imputato e della connessa finalità fraudolenta, in ipotesi accusatoria finalizzata a sottrarre il cespite al patrimonio destinato a garanzia dei creditori, attraverso la sua fittizia intestazione.

Ma tanto significa dedurre questioni che, seppur formulate sotto il profilo della violazione di legge, sollecitano, in concreto, un inammissibile sindacato sul contenuto motivazionale del provvedimento impugnato e sulla relativa logicità e coerenza, precluso in questa sede (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119); significa, peraltro, sindacare una libera scelta imprenditoriale (conferire o meno l'immobile nella società poi fallita) o ipotizzare l'appartenenza dell'immobile al patrimonio della società fallita (al quale sarebbe stato sottratto), presupposto contraddetto dalla stessa prospettazione accusatoria.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri