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Ordinanza — n. 10756/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10756/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR EMANUELE nato a MILANO il 02/11/1989 avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO 7-6 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Emanuele Lafleur viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione al concorso nel reato di tentato furto aggravato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 10756/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824 - 01.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva modificazione delle conclusioni cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR EMANUELE nato a MILANO il 02/11/1989 avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO 7-6 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Emanuele Lafleur viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lucca ha applicato all'imputato la pena concordata in relazione al concorso nel reato di tentato furto aggravato.

2. La censura - che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 6, 62 bis cod. pen., e al giudizio di equivalenza con cui sono state concesse le circostanze attenuanti generiche - oltre che genericamente formulata, è inammissibile poiché si colloca fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824 - 01.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/12/2024 Il Consigliere est