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Sentenza — n. 10747/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10747/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10747/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A. nel procedimento a carico di: MONTALTO GIUSEPPE nato a CORIGLIANO CALABRO il 08/01/1958 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, la quale chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore L'avvocato ALBERTO SIRANI insiste per l'accoglimento del ricorso; deposita conclusioni e nota spese.

Regesto Legislator

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art. 595 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 415 bis cod. proc. pen, art. 415 bis cod. pen; Sentenza — n. 10747/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La richiesta formulata dal Montalto avrebbe quindi dovuto essere depositata entro il ventesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (13 maggio 2021), secondo il comb. disp. degli artt. 415 bis e 552 del codice di rito. Si deduce quindi l'abnormità del provvedimento impugnato, per indebita regressione del procedimento, per avere la Corte annullato il decreto di citazione a giudizio e ordinato la restituzione degli atti al P.m. per la presunta violazione dell'art. 415 bis cod. pen. La difesa ricorda, infine, il proprio interesse, concreto e attuale, a ricorrere per cassazione, posto che dall'illegittima pronuncia di annullamento è derivato anche l'iniquo annullamento delle statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado.

Parole chiave

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termine processuale perentorio sospensione dell'istruzione audizione o interrogatorio diritto di essere sentito questioni processuali rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 595 cod. pen
Con sentenza del 3 aprile 2024, la Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento dell'impugnazione proposta nell'interesse di Giuseppe Montalto avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 23 gennaio 2023, che ne aveva dichiarato la responsabilità per il reato di cui all'art. 595 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, Mercedes-Benz Italia s.p.a., per il tramite del proprio difensore, Alberto Sirani, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati, nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 415 bis cod. proc. pen
2.1 Col primo motivo, si duole di vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che l'istanza del 14 maggio 2021, con cui l'allora indagato chiedeva di "essere ascoltato per i fatti contestati", fosse inequivocabilmente rivolta a richiedere l'interrogato ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen.
art. 415 bis cod. pen
per la presunta violazione dell'art. 415 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A. nel procedimento a carico di: MONTALTO GIUSEPPE nato a CORIGLIANO CALABRO il 08/01/1958 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, la quale chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore L'avvocato ALBERTO SIRANI insiste per l'accoglimento del ricorso; deposita conclusioni e nota spese.

L'avvocato FRANCESCO BRASCA si riporta alla memoria depositata a mezzo PEC del 15/11/2024 dall'avvocato DI IACOVO e conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto. e-t/5 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 aprile 2024, la Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento dell'impugnazione proposta nell'interesse di Giuseppe Montalto avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 23 gennaio 2023, che ne aveva dichiarato la responsabilità per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, nonché dei successivi atti processuali, con restituzione degli atti al Pubblico ministero e revoca delle statuizioni civili, per omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dal Montalto ex art. 415 bis, cod. proc. pen.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, Mercedes-Benz Italia s.p.a., per il tramite del proprio difensore, Alberto Sirani, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati, nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Col primo motivo, si duole di vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che l'istanza del 14 maggio 2021, con cui l'allora indagato chiedeva di "essere ascoltato per i fatti contestati", fosse inequivocabilmente rivolta a richiedere l'interrogato ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. La difesa invoca orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in cui si è chiarito che la richiesta di interrogatorio avanzata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, pur non necessitando di formule sacramentali, deve essere espressa in maniera esplicita ed inequivocabile. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 24, comma 1, lett.

c) del d.l. 28 ottobre 20202, n. 137, per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile la citata istanza del 14 maggio 2021, inviata tramite mera scansione di immagini, malgrado l'assenza di firma digitale e del formato pdf, richiesto dalla citata normativa. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge processuale, con riferimento agli artt. 375, 415-bis e 552 del codice di rito, per non avere la Corte distrettuale rilevato la tardività dell'istanza del 14 maggio 2021. Ricorda la difesa che l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato all'indagato in data 23 aprile 2021.

La richiesta formulata dal Montalto avrebbe quindi dovuto essere depositata entro il ventesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (13 maggio 2021), secondo il comb. disp. degli artt. 415 bis e 552 del codice di rito. Si deduce quindi l'abnormità del provvedimento impugnato, per indebita regressione del procedimento, per avere la Corte annullato il decreto di citazione a giudizio e ordinato la restituzione degli atti al P.m. per la presunta violazione dell'art. 415 bis cod. pen. La difesa ricorda, infine, il proprio interesse, concreto e attuale, a ricorrere per cassazione, posto che dall'illegittima pronuncia di annullamento è derivato anche l'iniquo annullamento delle statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado.

3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. L'Avv. Alberto Sirani ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese. L'Avv. Francesco Brasca, riportandosi alla memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, già agli atti, ha chiesto pronunciarsi il rigetto o l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe le restanti doglianze.

Coglie nel segno la difesa di parte civile a evidenziare la mancanza di una chiara e inequivoca espressione della volontà di essere interrogato, manifestata dall'allora indagato per il tramite dell'istanza l'istanza del 14 maggio 2021, allegata dal ricorrente al ricorso in esame. In quest'ultima, il Montalto formulava "espressa istanza di essere ascoltato". Come chiarito da questa Corte, l'istanza di interrogatorio deve essere "chiara e agevolmente riconoscibile" (Sez. 2, n. 28050 del 14/06/2024, Rv. 286720-01). Sebbene la richiesta di interrogatorio formulata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessiti di formule sacramentali, essa, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, deve essere pur sempre chiara e agevolmente riconoscibile (anche se contenuta, ad esempio, nel corpo di una memoria:

Sez. 2, n. 28050 del 14/06/2024, Rv. 286720 - 01; Sez. 3, n. 6922 del 17/12/2018, dep. 2019, Ndoje, Rv. 275002 - 01). Viceversa, la manifestazione da parte dell'indagato di una generica disponibilità ad essere ascoltato - come occorso nel caso in esame - non può costituire esercizio del diritto potestativo di chiedere l'interrogatorio; sicché il mancato svolgimento dello stesso da parte del pubblico ministero non dà luogo ad alcuna ipotesi di nullità (cfr. Sez. 4, n. 16824 del 20/04/2022, Rea, Rv. 283207 - 01).

2. Per le ragioni fin qui evidenziate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.757,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che